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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32974/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento che aveva applicato loro pene concordate ex art. 444 c.p.p. e aveva disposto la confisca per equivalente per imposte evase tramite fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta. DESIDERI ha dedotto che non poteva essere assoggettato alla confisca perché divenuto amministratore dopo la presentazione della dichiarazione contestata e ha sostenuto di essere una "testa di legno"; ha inoltre censurato la mancata valutazione dello stato patrimoniale della società prima della confisca. TOMASSINI ha dedotto carenza di prove della sua effettiva ingerenza nella gestione societaria e della consapevolezza rispetto all'imposta evasa. VOLTAN ha contestato la confisca per equivalente disposta integralmente a suo carico senza previo tentativo di procedere alla confisca sui patrimoni delle società coinvolte, senza motivazione sull'impossibilità di aggredire i beni sociali e senza elementi che qualificassero le società come meri schermi; ha anche rilevato che per una delle annualità (2010) il reato era ormai prescritto e che la determinazione dell'imposta evasa non era adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del VOLTAN con riguardo alla carenza motivazionale della confisca per equivalente, e per le medesime ragioni ha accolto la censura anche in favore del DESIDERI limitatamente alla confisca. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente nei confronti di DESIDERI Luca e VOLTAN Claudio Fausto e ha disposto il rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per un nuovo giudizio sul punto in diversa composizione. Ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso del DESIDERI. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di TOMASSINI Eraldo, condannandolo al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Complessivamente le censure relative alla responsabilità penale sostanziale sono state dichiarate precluse per effetto dei limiti di impugnazione previsti dall'art. 448 c.p.p. per le sentenze di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento (accordo tra imputato e Pubblico Ministero con applicazione di una pena concordata); qui rileva per i limiti delle censure ammissibili in cassazione rispetto alla responsabilità penale sostanziale.

  • art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis

    Stabilisce i vincoli di ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento: le censure sulla responsabilità penale sostanziale sono generalmente precluse; tuttavia, la Corte ha confermato che vizi motivazionali relativi a misure non comprese nell'accordo (es. confisca 'extra patto') sono sindacabili secondo le regole generali.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione per cassazione, in particolare i vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina generale ai profili motivazionali relativi alla confisca non concordata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segn. Sez. 5, n. 31450/2017 e altri precedenti citati)

    La giurisprudenza ammette la confisca per equivalente nei reati tributari nei confronti del legale rappresentante quando non risulti la disponibilità di beni in capo alla società; tuttavia richiede nella motivazione elementi che dimostrino l'impossibilità o la difficoltà di aggredire il patrimonio sociale o indizi che rivelino la natura fittizia/di schermo dell'ente. L'assenza di tale motivazione rende la confisca viziata.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente nei reati tributari può essere disposta anche nei confronti del legale rappresentante, ma la decisione deve motivare l'impossibilità o l'insufficienza dell'aggressione del patrimonio della persona giuridica o fornire elementi che la qualifichino come schermo.
  • Nelle sentenze di patteggiamento le censure sulla responsabilità penale sostanziale sono in gran parte precluse in cassazione (art. 448 c.p.p., comma 2-bis); tuttavia, le misure non concordate tra le parti (es. confisca 'extra patto') possono essere impugnate per vizio di motivazione secondo la disciplina generale.
  • Prima di disporre una confisca per equivalente il giudice deve verificare e motivare se è possibile procedere a confisca diretta sul patrimonio della società che ha tratto vantaggio dal reato; la mera affermazione dell'assenza di beni societari senza elementi probatori non è sufficiente.
  • La qualificazione delle società come "schermo" richiede elementi indicativi nella motivazione: l'esistenza di società operative e di disponibilità patrimoniale attenua la legittimità di una confisca personale senza preliminare escussione del patrimonio sociale.
  • Se una parte della pretesa di confisca riguarda reati ormai prescritti, ciò deve essere specificamente valutato e motivato dal giudice, perché la prescrizione incide sulla possibilità di procedere alla confisca relativa a quel profitto.
  • Nei casi di patteggiamento, l'onere motivazionale del giudice è attenuato rispetto a un processo pieno, ma non è azzerato: misure che esulano dall'accordo richiedono motivazione adeguata e dunque sono sindacabili in cassazione.

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