Cassazione Civile, Ordinanza n. 29297/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a tributi vari (IRPEF e addizionali, IRAP e IVA), interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 4.214,29. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale presupposta. La CTP di Roma ha respinto il ricorso e la CTR del Lazio ha confermato la decisione, ritenendo regolare la notifica della cartella ai sensi degli artt. 140 c.p.c., 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973. In cassazione il ricorrente ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della L. n. 890/1982, dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato perfezionata la notifica nonostante la mancanza dell'affissione alla porta dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è valida anche se manca l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione del destinatario, purché la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale sia stata ricevuta. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che la raccomandata era stata regolarmente ritirata il 7 ottobre 2010 da persona addetta alla casa del contribuente; tale accertamento, non sindacabile in cassazione, comportava comunque la sanatoria dell'eventuale vizio notificatorio per raggiungimento dello scopo. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dei resistenti; è stata inoltre disposta l'attestazione per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
L. n. 890 del 1982
Richiamata come norma asseritamente violata in relazione alla disciplina della notificazione.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato quale disciplina della notifica della cartella di pagamento nell'ambito della riscossione.
art. 140 c.p.c.
La Corte afferma che la notificazione eseguita ai sensi di tale norma è valida anche in mancanza dell'affissione alla porta, se la raccomandata informativa è ricevuta.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale norma sulla notificazione degli atti tributari, in combinazione con l'art. 140 c.p.c.
art. 156, ultimo comma, c.p.c.
La ricezione della raccomandata informativa sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
art. 160 c.p.c.
Richiamato come norma che consente di considerare sanato il vizio notificatorio quando l'atto ha raggiunto il suo scopo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'eventuale omissione dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione non comporta invalidità ove il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale.
- La ricezione della raccomandata informativa è idonea a realizzare lo scopo della notificazione e determina la sanatoria del vizio ai sensi degli artt. 156, ultimo comma, e 160 c.p.c.
- In cassazione non è sindacabile l'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'avvenuta ricezione della raccomandata informativa, se sorretto da motivazione e non specificamente censurato nei limiti consentiti.
- Quando il resistente non svolge attività difensiva in sede di legittimità, la Corte può non provvedere sulle spese.
- In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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