Sentenza n. 85/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento prot.n. 0067279 del 15 ottobre 2025 emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, notificato in data 6.11.2025, con cui è stata assunta la decisione di diniego rispetto all'istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell'articolo 42 bis del d.lgs. n.151/2001; di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi: Il parere emesso dalla IV Zona Polizia di Frontiera Friuli Venezia, Giulia Veneto e Trentino Alto Adige - Ministero dell'Interno - in data 8/7/2025, ancora sconosciuto al ricorrente; Il parere emesso dalla IV Zona Polizia di Frontiera Friuli Venezia, Giulia Veneto e Trentino Alto Adige - Ministero dell'Interno - in data 8/8/2025, prot. n. 12645, ancora sconosciuto al ricorrente; del preavviso di diniego del 31/7/2025 n. 50810 emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso un ufficio della Polizia di Frontiera in Campania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della domanda di assegnazione temporanea, presentata quale genitore di minore di tre anni. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, delle norme costituzionali e sovranazionali a tutela della famiglia e dell'infanzia, nonché dell'art. 3 l. 241/1990, lamentando che il diniego fosse fondato su ragioni astratte, standardizzate e contraddittorie, senza adeguata considerazione del diritto alla genitorialità, con carenza ed erroneità dell'istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione della proporzionalità. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, sostenendo che il provvedimento finale avesse introdotto presupposti ulteriori rispetto a quelli indicati nel preavviso di diniego e che vi fosse un'incongruenza tra il parere del 8 luglio 2025, richiamato nel diniego, e quello del 8 agosto 2025 indicato nella risposta all'istanza di accesso, asseritamente acquisito dopo il preavviso. In prossimità della camera di consiglio ha inoltre dedotto che nuovi piani di assegnazione del personale avrebbero previsto l'arrivo di ulteriori agenti e ispettori presso la Polizia di Frontiera di Trieste.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto applicabile al personale delle Forze di polizia l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, che integra e deroga alla disciplina generale dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Per gli appartenenti alle Forze di polizia il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio, senza che tali esigenze debbano essere eccezionali, particolarmente gravi o non fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi. Nel caso concreto, il diniego era sorretto da una motivazione specifica e da un'istruttoria completa: grave carenza di personale presso il Settore Polizia di Frontiera di Trieste, scopertura dell'organico pari all'11%, attività di controllo della frontiera con la Slovenia, contrasto ai traffici criminali e all'immigrazione irregolare, nonché necessità di ricorrere stabilmente ad aggregazioni di personale proveniente da altre Questure. Tali circostanze rendevano ragionevole non sottrarre per tre anni un'ulteriore unità all'ufficio di provenienza. Il giudice ha escluso che il riferimento alla tutela costituzionale e internazionale della genitorialità imponesse un diverso esito, poiché la disciplina speciale attribuisce prevalenza alle esigenze operative della Polizia e alla sicurezza pubblica. Ha respinto anche la censura relativa al preavviso di diniego: il parere contrario del 8 luglio 2025 era stato acquisito prima del preavviso, mentre quello del 8 agosto 2025 aveva ribadito il medesimo orientamento dopo l'esame delle osservazioni del ricorrente. Il provvedimento finale non aveva introdotto elementi nuovi, ma aveva esplicitato le esigenze funzionali già preannunciate. Le successive assegnazioni di personale prospettate dal ricorrente sono state ritenute valutazioni organizzative riservate all'Amministrazione, non sostituibile dal giudice. Spese compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali
Disciplina generale dell'assegnazione temporanea per maternità o paternità, applicabile anche alle Forze di polizia compatibilmente con i rispettivi ordinamenti, ma derogata dalla disciplina speciale prevista per tale personale.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
il diniego di assegnazione [è] consentito per motivate esigenze organiche o di servizio
Per le Forze di polizia il diniego non deve fondarsi su esigenze eccezionali, particolarmente gravi o non fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi; è sufficiente che le esigenze organiche o di servizio siano concrete, specifiche e adeguatamente motivate nel provvedimento.
art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019
Ha introdotto nell'art. 45 d.lgs. 95/2017 il comma 31-bis, circoscrivendo e disciplinando in modo speciale l'assegnazione temporanea del personale delle Forze di polizia, in funzione della piena funzionalità delle relative amministrazioni.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento finale non viola il contraddittorio quando si limita a specificare, alla luce delle osservazioni dell'interessato, le esigenze funzionali e di servizio già rappresentate nel preavviso di diniego, senza introdurre nuovi elementi decisivi.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego deve esplicitare in modo concreto le esigenze organiche o di servizio ostative all'assegnazione; nel caso esaminato l'indicazione della scopertura dell'organico, delle specifiche criticità operative e del ricorso ad aggregazioni di personale ha soddisfatto l'obbligo motivazionale.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, sentite le parti, la causa è matura per la decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Per il personale delle Forze di polizia, l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 costituisce disciplina speciale rispetto all'art. 42-bis d.lgs. 151/2001: il diniego dell'assegnazione temporanea per maternità o paternità è legittimo quando fondato su esigenze organiche o di servizio adeguatamente motivate, senza necessità che esse abbiano carattere eccezionale o di particolare gravità.
- La motivazione del diniego di assegnazione temporanea non può limitarsi a formule generiche o di stile, ma deve indicare le concrete condizioni dell'ufficio e le specifiche esigenze operative che rendono incompatibile il trasferimento temporaneo. Sono idonei, tra gli altri, il riferimento documentato alla scopertura dell'organico, al carico di lavoro, alla delicatezza del contesto territoriale e alla necessità di ricorrere a personale aggregato da altri uffici.
- Una volta fornita una motivazione concreta e adeguata sulle esigenze organiche o di servizio, la valutazione della loro effettiva consistenza appartiene alla discrezionalità dell'Amministrazione e non è sindacabile dal giudice nel merito, salvo i limiti propri del controllo di legittimità.
- Nel bilanciamento tra l'interesse del dipendente alla cura della famiglia e le esigenze operative delle Forze di polizia, l'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 attribuisce prevalenza alle necessità organizzative e di servizio quando la concessione del beneficio comprometterebbe la funzionalità ordinaria dell'Amministrazione.
- Non viola l'art. 10-bis l. 241/1990 il diniego finale che, dopo l'esame delle osservazioni dell'interessato, esplicita o sviluppa le esigenze funzionali già indicate nel preavviso, senza introdurre nuovi presupposti sostanziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →