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Sentenza

Sentenza del 25/10/2019 n. 6111 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento in rettifica n. 90318 relativo a TARSU/TIA per gli anni 2006-2011, contestando, tra l'altro, la propria legittimazione passiva, l'idoneità dell'immobile a produrre rifiuti e la quantificazione delle sanzioni. Il Comune ha proposto appello sostenendo che l'atto impugnato fosse un provvedimento di autotutela con cui era stata semplicemente ridotta la pretesa contenuta in un precedente avviso, ormai definitivo, e che pertanto non fosse autonomamente impugnabile.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune, riformato integralmente la sentenza di primo grado e dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che la riduzione in autotutela dell'importo richiesto non costituisse una nuova pretesa tributaria né un nuovo accertamento, ma una revoca parziale dell'atto precedente, divenuto definitivo per mancata impugnazione. Le spese del grado di appello sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Cass. n. 2246 del 30 gennaio 2018

    La modifica in diminuzione di un avviso di accertamento emanato dall'amministrazione finanziaria non costituisce una nuova pretesa tributaria.

    La riduzione, mediante autotutela, di un avviso di accertamento già emesso non dà luogo a un nuovo atto impositivo, ma integra una revoca o modifica parziale dell'atto originario.

  • Principio sull'autotutela tributaria

    Se a mezzo di un avviso in autotutela viene limitato l'accertamento originario non impugnato e, dunque, divenuto definitivo, non si è in presenza di un nuovo atto impositivo, ma di una revoca parziale di quello precedente.

    L'atto di autotutela che riduce una pretesa già definitiva non è autonomamente impugnabile come nuovo accertamento tributario; le contestazioni relative all'atto originario non possono essere riaperte attraverso l'impugnazione della successiva riduzione.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione riduce in autotutela un accertamento già notificato e non impugnato nei termini, la modifica normalmente non costituisce un nuovo accertamento, ma una mera riduzione o revoca parziale dell'atto originario.
  • L'atto di autotutela meramente riduttivo, non introducendo una nuova pretesa tributaria, può essere considerato non autonomamente impugnabile.
  • La mancata impugnazione dell'atto originario può renderlo definitivo; una successiva riduzione dell'importo non consente, di regola, di contestare nuovamente tutti i presupposti dell'imposizione.
  • È necessario distinguere tra una semplice riduzione della pretesa precedente e un atto che introduca elementi impositivi nuovi o peggiorativi: solo nel secondo caso può configurarsi un nuovo atto autonomamente impugnabile.
  • L'autotutela è esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione e, se produce un risultato favorevole al contribuente mediante riduzione della pretesa, non equivale necessariamente all'accoglimento integrale delle contestazioni originarie.

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