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Sentenza

Sentenza n. 285/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 671/2024 in data 29 luglio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 671/2024, passata in giudicato, che aveva ordinato l'attribuzione di € 1.500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 671/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 2 agosto 2024 e certificata come passata in giudicato l'11 febbraio 2025. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire alla docente € 1.500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione. Dedotta l'inottemperanza dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'omesso adempimento. È stato inoltre dedotto e documentato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l'inadempimento dell'Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di provvedere agli adempimenti stabiliti dalla sentenza del Tribunale di Parma entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato; il commissario dovrà operare nei sessanta giorni successivi alla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, calcolata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo tardivo o, in mancanza, fino all'esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il presupposto generale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure conseguenti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell'amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha constatato il decorso prima dell'azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nella sentenza del giudice ordinario quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sull'importo dovuto alla docente.

Massime di principio

  • L'inottemperanza di un'amministrazione statale a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario può essere fatta valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando risultino documentati il giudicato, la sua notificazione e il decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine e a una richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo oggetto del giudicato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessando con l'adempimento spontaneo o con l'esecuzione sostitutiva del commissario ad acta.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso autonomo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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