Sentenza n. 1161/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 1340/2025 del 07.05.2025, emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata il 07.05.2025, nell'ambito del procedimento RG n. 7264/2024, provvedendo ad emettere, anche direttamente, all'assegnazione di parte ricorrente Villano Anna Rita della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per un importo complessivo di € 2.500,00. Per la nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola entro un ulteriore termine di giorni 30 (o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia), decorrente dalla scadenza del termine concesso al medesimo Ministero. Per la fissazione ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta elettronica per complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1340/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero l'8 maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. Nonostante il giudicato, il Ministero non aveva provveduto all'esecuzione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, ma non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestata dall'Amministrazione la mancata esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto, quanto alla sorte capitale, attribuendo la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, per complessivi € 2.500,00, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua in relazione all'esigenza di un uso prudente dello strumento, che comporta normalmente un esborso di denaro pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura è stata tuttavia esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche.
D.P.C.M. 28 ottobre 2016
Individua le modalità di attribuzione e utilizzazione della Carta elettronica richiamate dal giudicato da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese di lite nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'Amministrazione dell'inadempimento dedotto, a fronte della documentazione del giudicato e dell'obbligo da esso derivante, consente di ordinare l'esecuzione coattiva della statuizione giudiziale.
- Quando il giudicato impone all'Amministrazione l'attribuzione di una prestazione determinata nel suo contenuto e nel suo ammontare, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare preventivamente un commissario ad acta con il compito di adottare gli atti necessari all'esecuzione.
- La nomina a commissario ad acta di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice non comporta, in assenza di diversa statuizione, la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice deve valutarne la concreta equità e può respingerla quando, anche considerando che l'onere ricadrebbe sul pubblico denaro, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua. L'istituto deve essere utilizzato con prudenza.
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