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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06625/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (resistente)

La controversia

Nel procedimento di prevenzione un soggetto e due terzi interessati hanno proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di appello di Messina che aveva confermato la confisca, disposta dal Tribunale di Messina ex art. 24 d.lgs. 159/2011, di immobili intestati ai terzi. Con l'unico motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 19, 24 e 26 d.lgs. 159/2011, sostenendo che non ricorressero i presupposti applicativi della confisca e che la motivazione del provvedimento fosse apparente; hanno inoltre prospettato censure di merito sulla ricostruzione patrimoniale e sulla incompatibilità tra redditi leciti, spese sostenute e capacità di edificazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse quanto al proponente e comunque manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'applicazione della misura e che, nel procedimento di prevenzione, non è consentito denunciare il vizio di motivazione né introdurre allegazioni in fatto in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 159/2011

    norma base sulla confisca di prevenzione patrimoniale; la Corte la richiama come fondamento della misura confermata

  • art. 19 d.lgs. 159/2011

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate ai fini dei presupposti applicativi della confisca

  • art. 26 d.lgs. 159/2011

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate ai fini dei presupposti applicativi della confisca

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità

  • Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero

    richiamata per il principio della carenza di interesse del ricorrente

  • Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo

    richiamata in tema di motivazione apparente

  • Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015

    richiamata in tema di motivazione apparente

  • Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno

    richiamata in tema di motivazione apparente

  • Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello

    richiamata per il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione non è consentito denunciare il vizio di motivazione

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    richiamata per il principio della condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione la censura di motivazione è inammissibile quando si risolva in una critica al merito della ricostruzione compiuta dal giudice di merito, poiché in sede di legittimità non possono essere introdotte nuove valutazioni fattuali.
  • La motivazione è solo apparente quando manca l'esposizione delle ragioni logiche e giuridiche della decisione; non lo è quando il giudice di merito dia conto dei presupposti della confisca e confuti specificamente le doglianze difensive con argomentazioni non meramente assertive.
  • Chi non è titolare di un interesse concreto e attuale rispetto alla misura impugnata non può dolersi utilmente della decisione, con conseguente inammissibilità del motivo per carenza di interesse.
  • Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti di prevenzione non sono consentite allegazioni in fatto che richiedano una nuova valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione patrimoniale effettuata dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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