Sentenza del 21/11/2019 n. 30359 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio relativa alle cartelle di pagamento conseguenti a un avviso di rettifica emesso per la compravendita di un fabbricato e di un terreno. Sostenevano, in particolare, l'omessa, insufficiente, contraddittoria ed errata valutazione delle prove sulla pertinenzialità tra i beni, nonché la violazione dell'art. 817 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4.
La decisione
Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, impegnandosi a rinunciare al giudizio e pagando integralmente, sebbene in forma rateizzata, quanto dovuto. La Corte ha ritenuto che l'adesione e l'adempimento della procedura determinassero la cessazione della materia del contendere e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti e non è stato disposto alcun ulteriore versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 817 del codice civile
Norma invocata dai contribuenti per sostenere che il terreno costituisse pertinenza del fabbricato; la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché il giudizio è stato estinto per definizione agevolata.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4
Norma indicata dai ricorrenti come violata in relazione all'avviso di rettifica; la relativa censura non è stata decisa nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016
La definizione agevolata dei carichi tributari, se validamente richiesta e integralmente adempiuta, comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti e può determinare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio tributario quando viene meno la materia del contendere; le spese del giudizio estinto restano normalmente a carico delle parti che le hanno anticipate, salva diversa decisione, come nel caso di compensazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato è dovuto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche quando il giudizio viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L'adesione a una definizione agevolata relativa ai carichi tributari oggetto di causa, accompagnata dal pagamento delle somme dovute e dall'impegno a rinunciare al giudizio, può comportare l'estinzione del processo senza una decisione sul merito delle contestazioni.
- Quando il contribuente definisce integralmente il debito fiscale, le questioni relative alla legittimità dell'accertamento o delle cartelle non vengono normalmente esaminate, perché viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La definizione agevolata non equivale a una vittoria nel merito del contribuente: l'esito favorevole riguarda la chiusura della controversia e gli effetti economici della procedura, non l'accertamento dell'illegittimità dell'atto impositivo.
- In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate e, di regola, non si applica l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
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