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Sentenza

Sentenza del 21/11/2019 n. 30359 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio relativa alle cartelle di pagamento conseguenti a un avviso di rettifica emesso per la compravendita di un fabbricato e di un terreno. Sostenevano, in particolare, l'omessa, insufficiente, contraddittoria ed errata valutazione delle prove sulla pertinenzialità tra i beni, nonché la violazione dell'art. 817 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4.

La decisione

Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, impegnandosi a rinunciare al giudizio e pagando integralmente, sebbene in forma rateizzata, quanto dovuto. La Corte ha ritenuto che l'adesione e l'adempimento della procedura determinassero la cessazione della materia del contendere e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti e non è stato disposto alcun ulteriore versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 817 del codice civile

    Norma invocata dai contribuenti per sostenere che il terreno costituisse pertinenza del fabbricato; la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché il giudizio è stato estinto per definizione agevolata.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4

    Norma indicata dai ricorrenti come violata in relazione all'avviso di rettifica; la relativa censura non è stata decisa nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016

    La definizione agevolata dei carichi tributari, se validamente richiesta e integralmente adempiuta, comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti e può determinare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio tributario quando viene meno la materia del contendere; le spese del giudizio estinto restano normalmente a carico delle parti che le hanno anticipate, salva diversa decisione, come nel caso di compensazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato è dovuto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche quando il giudizio viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • L'adesione a una definizione agevolata relativa ai carichi tributari oggetto di causa, accompagnata dal pagamento delle somme dovute e dall'impegno a rinunciare al giudizio, può comportare l'estinzione del processo senza una decisione sul merito delle contestazioni.
  • Quando il contribuente definisce integralmente il debito fiscale, le questioni relative alla legittimità dell'accertamento o delle cartelle non vengono normalmente esaminate, perché viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • La definizione agevolata non equivale a una vittoria nel merito del contribuente: l'esito favorevole riguarda la chiusura della controversia e gli effetti economici della procedura, non l'accertamento dell'illegittimità dell'atto impositivo.
  • In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate e, di regola, non si applica l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.

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