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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12131/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo un vizio di motivazione esclusivamente in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il motivo non investe la ricostruzione del fatto o la qualificazione giuridica, ma solo il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la sufficienza della motivazione posta a base del diniego delle attenuanti. La Corte di cassazione rileva che il motivo è manifestamente infondato perché il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a valutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli indicati dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente un congruo richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi oppure alla mancanza di elementi positivi.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Viene richiamato il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato in modo sintetico ma congruo, facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e delle ulteriori statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità, nei limiti indicati nel provvedimento.

Norme richiamate

  • circostanze attenuanti generiche

    Il giudice di merito può negarle con motivazione sintetica ma congrua, purché richiami elementi negativi decisivi o la mancanza di elementi positivi; non è necessario esaminare tutti gli elementi allegati dalle parti.

Massime di principio

  • Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione è sufficiente quando il giudice dia conto, anche in forma sintetica, degli elementi negativi ritenuti decisivi o dell'assenza di elementi favorevoli, senza dover confutare puntualmente ogni allegazione difensiva.
  • Il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non sussiste se la sentenza di merito contiene una valutazione complessiva non illogica e congrua delle ragioni ostative al beneficio.
  • Il ricorso per cassazione fondato esclusivamente sulla censura del diniego delle attenuanti generiche, in presenza di motivazione conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale

Testo integrale

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