Cassazione Penale, Sentenza n. 48268/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la confisca dell'immobile sito in Bitonto (via Abbaticchio 18-20). Il ricorrente contestava la motivazione e la legittimità del provvedimento, deducendo violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. e degli artt. 1, 4 e 24 del d.lgs. 159/2011, nonché carenza di motivazione. In particolare contestava il collegamento tra il periodo di manifestazione della pericolosità sociale (1992-2014) e l'acquisizione della provvista lecita da parte della coniuge (polizza del 1996 poi utilizzata per acquistare l'immobile), lamentando l'impossibilità di reperire documentazione bancaria storica e sostenendo di aver avuto entrate lecite connesse ad un'azienda agricola familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione/interesse: il ricorrente era mero titolare di un diritto di godimento (usufrutto) e non proprietario formale del bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi; non ha allegato di aver egli stesso acquisito lecitamente la proprietà, condizione necessaria per avere interesse a impugnare in tali ipotesi. I familiari/formali intestatari (De Michele e figli), unici legittimati alla restituzione, non hanno impugnato il decreto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159
Definizione di soggetto pericoloso socialmente: chi ha vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente tale pericolosità per il periodo indicato (1992-2014) ai fini della misura patrimoniale
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulle impugnazioni; la Corte ne ha valutato gli effetti alla luce del principio di legittimazione ad impugnare nei procedimenti di prevenzione
art. 546 cod. proc. pen.
Norma sulle impugnazioni degli atti di prevenzione; richiamata nella doglianza del ricorrente circa la violazione di legge e la mancanza di motivazione
artt. 1, 4, 24 d.lgs. 159/2011
Richiamati in relazione ai presupposti e criteri per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e per la valutazione della pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente valutato sproporzione e provenienza dei mezzi
Giurisprudenza di legittimità (principio sulla legittimazione a impugnare)
Principio consolidato secondo cui, nella confisca di bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, il proposto che abbia una posizione meramente di godimento e non alleghi di aver acquistato lecitamente il bene è privo di interesse ad impugnare; legittimazione spetta al formale intestatario salvo specifica allegazione contraria del proposto
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione patrimoniale il soggetto che ha solo una posizione di godimento (es. usufrutto) e non la proprietà formale spesso manca di interesse a impugnare la confisca: l'impugnazione è ammissibile solo se il proposto allega espressamente di avere acquistato lecitamente il bene e dunque di avere diritto alla restituzione.
- La confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi impone che siano i formali intestatari a difendere la proprietà; l'assenza di impugnazione da parte loro indebolisce i motivi del proposto che non sia titolare formale.
- Nel valutare la misura patrimoniale il giudice di merito può fondarsi su elementi di sproporzione tra valore del bene e capacità reddituali della famiglia: per contrastare la confisca è necessario fornire prove documentali chiare della lecita provenienza delle somme.
- La mera impossibilità pratica di reperire documentazione bancaria storica non esonera il proposto dall'onere di allegazione: occorre, se possibile, fornire alternative probatorie o una chiara e specifica dichiarazione di acquisto lecito del bene.
- Le questioni cronologiche tra periodo di pericolosità e momento dell'acquisizione della proprietà vanno affrontate con allegazioni e prove concrete che dimostrino la separazione tra proventi illeciti e risorse effettivamente impiegate per l'acquisto.
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