Cassazione Penale, Ordinanza n. 15228/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità del motivo ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: la mancata riqualificazione del fatto nella forma del tentativo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché sviluppato attraverso argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito e comunque non correlati in modo specifico alle ragioni della decisione impugnata. In base a tale difetto di specificità, la ricorrente chiedeva sostanzialmente una diversa qualificazione giuridica del fatto, ma senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione dell'appello.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di tesi già esaminate e respinte in appello non è sufficiente.
- La censura è inammissibile quando non evidenzia un reale errore logico o giuridico della decisione impugnata, ma si limita a reiterare le stesse argomentazioni già ritenute infondate dal giudice di merito.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in forma tentata, per essere ammissibile, deve essere sorretta da argomentazioni puntuali e pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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