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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34097/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il professionista chiedeva che il proprio credito per compensi relativi all'attività svolta per la predisposizione del piano concordatario fosse riconosciuto in prededuzione, anziché soltanto ammesso al passivo con privilegio. Il tribunale aveva negato la prededuzione ritenendo, in sostanza, che mancassero i presupposti della funzionalità della prestazione alla procedura, poiché il concordato non aveva prodotto crediti soddisfatti, era stato revocato, il piano sarebbe stato fondato su una sopravvalutazione del patrimonio immobiliare e la retrodatazione del periodo sospetto avrebbe potuto ottenersi anche con l'istanza di fallimento. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato la violazione dell'art. 111, ultimo comma, legge fallimentare, sostenendo che i crediti del professionista incaricato di assistere il debitore nella predisposizione del concordato preventivo sono prededucibili in caso di successivo fallimento; ha inoltre richiamato il fatto che il concordato era stato dapprima ammesso, poi approvato da una parte qualificata del ceto creditorio e successivamente revocato per ragioni diverse da quelle valorizzate dal tribunale. Nella memoria ha invocato il principio di funzionalità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il credito del professionista sorto per prestazioni finalizzate alla redazione e assistenza del concordato preventivo rientra tra i crediti sorti in funzione della procedura e va soddisfatto in prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall., senza necessità di una verifica ex post della concreta utilità della prestazione per la massa. Ha inoltre rilevato che la funzionalità ex ante non è esclusa dai successivi inadempimenti del debitore che conducano alla revoca del concordato, salvo il caso di atti di frode cui il professionista abbia partecipato o di cui sia stato consapevole. Nel caso concreto, poiché il concordato era stato ammesso, approvato e poi revocato, e il credito del professionista era già stato positivamente vagliato con l'ammissione in privilegio allo stato passivo, la Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha riconosciuto la prededuzione del credito. Ha inoltre condannato il fallimento alla rifusione delle spese di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 l.fall.

    comma secondo; ultimo comma

    i crediti del professionista funzionali alla presentazione e assistenza del concordato preventivo sono prededucibili, in base a un criterio di funzionalità ex ante, senza necessità di accertarne ex post la concreta utilità per la massa

  • art. 182-quater l.fall.

    la limitazione alla prededucibilità prevista da tale norma non è applicabile in senso restrittivo alla fattispecie considerata, poiché riguarda un ambito diverso

  • legge n. 122 del 2010

    l'intervento normativo è richiamato come superamento del precedente assetto che limitava la prededucibilità

  • art. 163, comma 2, n. 4, l.fall.

    il mancato deposito delle somme pro expensis è indicato come esempio di successivo inadempimento del debitore idoneo, di regola, a non elidere la funzionalità della prestazione professionale

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    la Corte distingue il caso in cui la procedura si chiude con inammissibilità da quello in cui il concordato sia effettivamente aperto e poi revocato

Massime di principio

  • Il credito del professionista incaricato di predisporre gli atti per la domanda di concordato preventivo è prededucibile quando la prestazione sia funzionale, in senso ex ante, all'accesso alla procedura concorsuale.
  • Ai fini della prededuzione non occorre accertare, dopo l'esito della procedura, se l'attività del professionista abbia apportato un'utilità concreta e finale alla massa dei creditori.
  • La successiva revoca del concordato per inadempimenti del debitore non esclude di per sé la prededuzione del credito professionale, salvo che la revoca dipenda da atti di frode cui il professionista abbia partecipato o dei quali fosse consapevole.
  • La prededucibilità va riconosciuta quando la procedura di concordato sia stata effettivamente aperta; è invece diverso il caso in cui la domanda sia stata dichiarata inammissibile prima dell'apertura della procedura.
  • Se il giudice del merito ha già riconosciuto il credito in privilegio e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito riconoscendo direttamente la prededuzione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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