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Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 26732 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.L. aveva chiesto il rimborso del 50% delle somme versate mediante tassazione separata sull'indennità di incentivo all'esodo, richiamando la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-207/04. L'Agenzia delle Entrate aveva respinto l'istanza ritenendola decaduta, perché presentata oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. I giudici di merito avevano invece ritenuto che il termine decorresse dalla data della decisione della Corte di Giustizia. L'Agenzia ha impugnato tale interpretazione sostenendo che il termine decorre dalla data del pagamento dell'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del pagamento e non dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando la domanda originaria del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre A.L. è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Il termine normativo previsto per la domanda di rimborso è di 48 mesi.

    La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il termine di decadenza decorre dalla data in cui il contribuente ha effettuato il pagamento, anche quando la pretesa restitutoria sia collegata a una successiva decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-207/04

    La decisione europea non sposta, di per sé, il momento iniziale del termine nazionale di decadenza per chiedere il rimborso.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, cause C-228/96 e C-62/00

    I principi europei richiamati non sono stati ritenuti incompatibili con la decorrenza del termine di rimborso dalla data del pagamento.

Massime di principio

  • Quando una norma prevede un termine di decadenza per chiedere il rimborso di un tributo, il termine decorre normalmente dal pagamento indebito, salvo una specifica disposizione che stabilisca diversamente.
  • Una successiva sentenza nazionale o dell'Unione europea che chiarisca l'illegittimità del prelievo non fa automaticamente decorrere un nuovo termine per il rimborso.
  • Le domande di rimborso devono essere presentate tempestivamente, senza attendere eventuali pronunce giudiziali favorevoli, perché il decorso della decadenza può iniziare prima.
  • Il contribuente che presenta una domanda oltre il termine previsto perde il diritto al rimborso anche se, nel merito, il pagamento potrebbe risultare non dovuto.
  • La decisione riguarda il criterio di decorrenza del termine di rimborso e non stabilisce in generale che ogni tassazione sull'incentivo all'esodo sia illegittima: occorre verificare la specifica disciplina applicabile e le date dei pagamenti.

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