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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28324/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di rimuovere la statuizione, contenuta in una precedente sentenza irrevocabile, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza minorile. La difesa ha dedotto: 1) nullità assoluta per omessa rituale instaurazione del contraddittorio, assumendo che il difensore di fiducia non fosse stato avvisato dell'udienza di rinvio; 2) incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione e assunzione indebita della competenza senza decidere prima sulle eccezioni difensive; 3) illegittimità della competenza "su base genetica viziata", perché il titolo esecutivo sarebbe stato affetto da vizi e il giudice avrebbe dovuto verificare preliminarmente la validità del presupposto esecutivo; 4) vizio di motivazione e travisamento dell'istanza, perché il tribunale non si sarebbe pronunciato sui rilievi relativi alla validità delle notifiche, al trasferimento del fascicolo e alla legittimità dell'azione esecutiva. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la revoca della sospensione condizionale fosse stata adottata in un procedimento esecutivo viziato e senza corretta partecipazione della difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi e inammissibili i successivi due, osservando che il contraddittorio era stato ritualmente instaurato con notifica valida al difensore originariamente nominato e che il successivo subentro di un nuovo difensore non imponeva una nuova notificazione dell'avviso di udienza; i rinvii erano stati disposti in udienza con presenza del sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. Ha inoltre affermato che il tribunale dell'esecuzione competente era quello che aveva emesso per ultimo il titolo divenuto esecutivo e che l'istanza difensiva non investiva la formazione del titolo, ma solo la pretesa illegittimità della revoca della sospensione condizionale, tema non più deducibile in sede esecutiva perché da far valere con i mezzi ordinari di impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    la revoca della sospensione condizionale è stata ricondotta non al comma 3, ma al comma 1 n. 1, perché l'imputato avrebbe commesso un nuovo delitto entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della nullità per mancato contraddittorio

  • art. 25 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza funzionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della violazione del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 178 c.p.p.

    richiamato per dedurre nullità assoluta per difetto di assistenza/difesa

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato per sostenere la deducibilità e rilevabilità d'ufficio della nullità assoluta

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla difesa a tutela del contraddittorio e dell'equo processo

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato dalla Corte per affermare che, in caso di error in procedendo, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali

  • art. 665 c.p.p.

    richiamato per la competenza del giudice dell'esecuzione

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato per il procedimento di esecuzione e le eccezioni difensive

  • art. 670 c.p.p.

    richiamato per la verifica del titolo esecutivo e dei presupposti dell'esecuzione

  • art. 648 c.p.p.

    richiamato dalla difesa con riferimento al titolo esecutivo e al passaggio in giudicato

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato per dedurre motivazione apparente e travisamento dell'istanza

  • art. 162 c.p.p.

    richiamato per l'invito a eleggere domicilio in Italia

  • art. 169 c.p.p.

    richiamato per la notifica all'estero e, in mancanza di elezione di domicilio, al difensore nominato

  • art. 97 c.p.p.

    richiamato per la presenza e sostituzione del difensore all'udienza rinviata

  • art. 122 c.p.p.

    richiamato quanto ai requisiti della procura speciale

  • art. 333 c.p.p.

    richiamato nella procura speciale prodotta, ma solo per la denuncia-querela

  • art. 336 c.p.p.

    richiamato nella procura speciale prodotta, ma solo per la denuncia-querela

  • art. 186/2000 Corte cost.

    richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo in presenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si denuncia un error in procedendo, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la fondatezza della censura sul contraddittorio o su altre nullità processuali.
  • La notifica dell'avviso di udienza al difensore ritualmente nominato al momento del perfezionamento della notificazione è sufficiente; il successivo subentro di un diverso difensore non impone, di regola, una nuova notificazione dell'avviso già validamente eseguito.
  • Se l'udienza viene rinviata in presenza del difensore o del suo sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p., non è necessario reiterare le notifiche al difensore di fiducia per la nuova data fissata in udienza.
  • Le questioni sulla legittimità del titolo esecutivo o sulla correttezza della decisione di cognizione non possono essere rimesse in discussione in sede esecutiva quando avrebbero dovuto essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • Il giudice dell'esecuzione competente è quello individuato in base al titolo divenuto esecutivo per ultimo; eccezioni generiche sulla competenza o sull'incompatibilità, prive di specifica contestazione dei presupposti di fatto e di diritto, non scalfiscono la motivazione del provvedimento.
  • L'istanza esecutiva va interpretata secondo il suo petitum e la sua causa petendi effettivi: doglianze generiche sulla vicenda processuale non consentono di trasformare il giudizio di esecuzione in un riesame della decisione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaProveRiti alternativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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