Sentenza n. 8869/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Relazione sintetica della Commissione di valutazione pubblicata in data 23 ottobre 2025 relativa all'avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa (U.O.C.) denominata "CHIRURGIA GENERALE P.O. H1", afferente al dipartimento area chirurgica - CODICE: 484 / CHIGENH1, indetto dal Direttore Generale dell'ASL Roma 6 con deliberazione n. 1335 del 23/12/2022, pubblicato per esteso sul B.U.R. Lazio n. 9 del 31/01/2023 e per estratto sulla G.U. n. 12 del 14/02/2023, del verbale n. 1 del 10 ottobre 2025 della Commissione di valutazione della deliberazione n. 953 del 30/06/2025 del Direttore Generale della ASL Roma 6 avente ad oggetto la ammissione dei candidati alla procedura concorsuale in argomento, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi, ivi compreso l'avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa (U.O.C.) denominata "CHIRURGIA GENERALE P.O. H1", afferente al dipartimento area chirurgica - CODICE: 484 / CHIGENH1; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LONARDO MARIA TERESA il 20\2\2026: della Deliberazione del Direttore Generale n. 1634 del 12/11/2025 di conferimento al Dott. Massimiliano Boccuzzi dell’incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa (U.O.C.) denominata “CHIRURGIA GENERALE P.O. H1”, afferente al dipartimento area chirurgica - CODICE: 484 / CHIGENH1», pubblicata sul sito della ASL Roma 6 – Sezione Amministrazione Trasparente in data 22/12/2025, nonché degli atti già oggetto di impugnazione con il ricorso principale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LONARDO MARIA TERESA il 25\3\2026: della deliberazione del Direttore Generale n. 1000 del 24 luglio 2006; del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato della dirigenza medica e veterinaria n. 635 del 2006; della Determinazione Dirigenziale n. 218 del 23 aprile 2007; della deliberazione del Direttore Generale n. 1898 del 09.12.2002; dell’Avviso pubblico indetto dalla ASL Roma H oggi ASL Roma 6 per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA, pubblicato per esteso sul BUR Lazio n. 36 del 29.12.2001 e pubblicata sulla G.U. n. 2 del 2002 ; di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi, nonché, degli atti già oggetto di impugnazione con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 20 febbraio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva e conferimento dell’incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa di chirurgia generale al candidato collocato al primo posto
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore di U.O.C., ha impugnato la relazione sintetica della commissione, il verbale di ammissione dei candidati, l’avviso pubblico e, con motivi aggiunti, la deliberazione di conferimento dell’incarico al candidato risultato vincitore, deducendo in particolare la carenza dei requisiti di partecipazione in capo a quest’ultimo. Il controinteressato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR, rilevata la possibile carenza di giurisdizione, ha deciso la causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., richiamando la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 3868/2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso principale e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario. La decisione si fonda sul principio secondo cui il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non costituisce pubblico concorso né per l’accesso all’impiego né per una progressione verticale, poiché presuppone l’appartenenza al ruolo della dirigenza sanitaria e comporta l’attribuzione temporanea di una funzione dirigenziale nell’ambito di un rapporto di lavoro già costituito. La procedura selettiva prevista dall’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 118/2022, non muta la natura privatistica dell’incarico. Gli atti dell’azienda sanitaria, compresi quelli organizzativi connessi al conferimento, sono espressione dei poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. La controversia è quindi soggetta alla giurisdizione ordinaria, con possibilità di prosecuzione davanti al giudice ordinario secondo l’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 73 c.p.a.
avvertite le parti ex art. 73 c.p.a. di possibili profili di difetto di giurisdizione
È stato richiamato per segnalare alle parti la possibile questione di giurisdizione prima della decisione.
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992
Disciplina la procedura selettiva per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, senza trasformarla in un pubblico concorso ai fini del riparto di giurisdizione.
art. 15, comma 7-quinquies, d.lgs. 502/1992
fa divieto di utilizzare i “contratti a tempo determinato di cui all’articolo 15-septies” per il conferimento dell’incarico di struttura complessa
Conferma che l’incarico di struttura complessa deve essere attribuito nell’ambito del ruolo della dirigenza sanitaria e non mediante un autonomo contratto di costituzione del rapporto.
art. 15-ter, d.lgs. 502/1992
incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile
Evidenzia la natura funzionale, temporanea e non acquisitiva dell’incarico di direzione di struttura complessa.
art. 20 legge 118/2022
come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022
La modifica normativa, pur limitando la discrezionalità del dirigente generale nella scelta del candidato, non ha attribuito natura pubblicistica alla procedura né modificato il riparto di giurisdizione.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001
La disposizione sulla giurisdizione amministrativa nelle controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione non si applica al conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa.
art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001
consente al giudice del lavoro di adottare “tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati”
Attribuisce al giudice ordinario, quale giudice del lavoro, una tutela anche non meramente risarcitoria rispetto alle controversie sul conferimento dell’incarico.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
atti del privato datore di lavoro
Ricondotta dal giudice alla base normativa della natura privatistica degli atti di conferimento dell’incarico e delle determinazioni organizzative delle aziende sanitarie.
art. 11 c.p.a.
davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione.
art. 15 d.lgs. 502/1992
dirigenza sanitaria “in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in unico livello”
L’unicità del ruolo e del livello impedisce di qualificare il conferimento dell’incarico di struttura complessa come progressione verticale o novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
art. 97 Cost.
principi di imparzialità e buon andamento della P.A.
Giustifica il vincolo alla scelta del candidato collocato al primo posto, senza alterare la natura privatistica del potere esercitato dall’azienda sanitaria.
Massime di principio
- Il conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa, disciplinato dall’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992, non integra un pubblico concorso ai fini dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, poiché non riguarda né l’assunzione in ruolo né una progressione verticale comportante una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
- La selezione per il conferimento di un incarico di direzione di struttura sanitaria complessa presuppone l’appartenenza del candidato al ruolo della dirigenza sanitaria e attribuisce una funzione dirigenziale temporanea, verificabile, rinnovabile e revocabile, senza modificare la qualifica dirigenziale già posseduta.
- Le controversie relative alla procedura e al conferimento dell’incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la procedura sia aperta a candidati dipendenti di altre aziende sanitarie o sia disciplinata da una valutazione comparativa e da una graduatoria.
- La modifica dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992, che vincola l’azienda sanitaria al conferimento dell’incarico al candidato collocato al primo posto, rafforza l’imparzialità della scelta ma non trasforma il potere datoriale privatistico in potere amministrativo.
- Gli atti delle aziende sanitarie relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche se connessi all’organizzazione degli uffici, restano espressione dei poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001.
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