Sentenza n. 345/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare, - del provvedimento n. 894210 del 1° agosto 2025 del Settore Tecnico, Servizio Edilizia Privata - Ambiente (Ufficio Edilizia Privata), con cui l'Amministrazione Comunale, con riferimento alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 - septies del D.L. 21/2022 inoltrata dalla ricorrente ai fini della proroga ex lege del termine di inizio lavori mediante pratica SUAPE n. 03567140045-12102023-1044.673477, ha rilasciato provvedimento interdittivo alla prosecuzione delle attività di costruzione di un impianto fotovoltaico, di potenza nominale di picco di 3.906,63 kW e opere connesse, da ubicarsi nel Comune di Tempio Pausania, fondato sull'incompatibilità del progetto della Società con le disposizioni della L.R. 20/2024 (doc. 1); - del provvedimento n. 894404 del 1°agosto 2025 del Settore Tecnico, Servizio Edilizia Privata - Ambiente (Ufficio Edilizia Privata), con cui l'Amministrazione Comunale, con riferimento alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 - septies del D.L. 21/2022 inoltrata dalla ricorrente ai fini della proroga ex lege del termine di fine lavori mediante pratica SUAPE n. 03567140045-12102023-1044.673477, ha rilasciato provvedimento interdittivo alla prosecuzione delle attività di costruzione di un impianto fotovoltaico, di potenza nominale di picco di 3.906,63 kW e opere connesse, da ubicarsi nel Comune di Tempio Pausania, fondato sull'incompatibilità del progetto della Società con le disposizioni della L.R. 20/2024 (doc. 2); - ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione presente sul portale SUAPE Bacino Suap Tempio Pausania e trasmessa a mezzo pec in data 1°agosto 2025 con la quale è stato notificato il provvedimento denominato “provv_Interd_suape 894210.pdf.p7m.p7m” (doc. 3); - ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione presente sul portale SUAPE Bacino Suap Tempio Pausania e trasmessa a mezzo pec in data 1°agosto 2025 con la quale è stato notificato il provvedimento denominato “provv_Interd_suape 894404.pdf.p7m.p7m” (doc. 4); - ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 17610 del 23 giugno 2025 del Comune di Tempio Pausania, recante preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 in relazione alla comunicazione ex art. 10 – septies D.L. 21/2022 ai fini della proroga ex lege del termine di inizio lavori avanzata dalla Società, ove si afferma che, in ragione delle previsioni di cui alla L.R. 20/2024, “si procederà al rilascio di provvedimento interdittivo, considerato che l'intervento, sia per il posizionamento sul territorio sia per le caratteristiche progettuali, non può essere adeguato alla normativa vigente”, in qualità di atto presupposto (doc. 5); - ove occorra e per quanto di ragione della nota prot. n. 17624 del 24 giugno 2025 del Comune di Tempio Pausania, recante preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 in relazione alla comunicazione ex art. 10-septies D.L. 21/2022 ai fini della proroga ex lege del termine di fine lavori avanzata dalla Società, ove si afferma che, in ragione delle previsioni di cui alla L.R. 20/2024, “si procederà al rilascio di provvedimento interdittivo, considerato che l'intervento, sia per il posizionamento sul territorio sia per le caratteristiche progettuali, non può essere adeguato alla normativa vigente”, in qualità di atto presupposto (doc. 6); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali che hanno interdetto la prosecuzione dei lavori per un impianto fotovoltaico già autorizzato, applicando la l.r. Sardegna n. 20/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato due provvedimenti dell'agosto 2025 con cui il Comune di Tempio Pausania ha interdetto la prosecuzione dei lavori di un impianto fotovoltaico da 3.906,63 kW e delle opere connesse, già autorizzato con determinazione dirigenziale del 20 ottobre 2022. I provvedimenti sono stati adottati in relazione alle comunicazioni con cui la società aveva dichiarato di volersi avvalere della proroga ex lege dei termini di inizio e fine lavori prevista dall'art. 10-septies del d.l. n. 21/2022. Il Comune ha ritenuto l'intervento incompatibile con la l.r. Sardegna n. 20/2024, perché localizzato in aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici, e ha affermato che l'opera non poteva essere adeguata alla normativa sopravvenuta. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale applicata, in particolare dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 1, comma 5, quarto periodo, della l.r. n. 20/2024, per violazione degli artt. 3, 9, 41 e 117 Cost., del riparto di competenze legislative tra Stato e Regione, dei principi statali ed eurounitari in materia di energia rinnovabile, ambiente e paesaggio, nonché dei principi di proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento. In particolare, è stata contestata la previsione regionale che rendeva applicabile la nuova disciplina anche a procedimenti già conclusi e privava di efficacia i titoli autorizzativi già rilasciati relativi a impianti ricadenti in aree non idonee.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato i provvedimenti impugnati. La decisione è fondata, in via assorbente, sull'illegittimità costituzionale già accertata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 1, comma 5, quarto periodo, della l.r. Sardegna n. 20/2024, nella parte in cui imponevano l'applicazione della nuova disciplina a procedimenti già conclusi e privavano di efficacia i titoli abilitativi già rilasciati, salvo il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Il giudice ha rilevato che il Comune non avrebbe potuto applicare la legge regionale sopravvenuta a un titolo autorizzativo conseguito anteriormente alla sua entrata in vigore, né utilizzare tale disciplina per impedire la prosecuzione di lavori già autorizzati. Secondo la ratio richiamata dalla Corte costituzionale, il travolgimento generalizzato dei titoli preesistenti vanifica l'affidamento degli operatori senza essere giustificato da ragioni tecniche o scientifiche, viola la certezza del diritto, la ragionevolezza e la libertà di iniziativa economica e contrasta con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione delle energie rinnovabili. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 10-septies d.l. n. 21/2022
Prevede la proroga ex lege dei termini di inizio e fine lavori per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; la società aveva comunicato di volersene avvalere.
art. 1, comma 2, l.r. Sardegna n. 20/2024
La sua applicazione ai procedimenti già conclusi è stata ritenuta costituzionalmente illegittima, perché idonea a travolgere titoli autorizzativi già rilasciati e a ledere legittimo affidamento e certezza del diritto.
art. 1, comma 5, quarto periodo, l.r. Sardegna n. 20/2024
I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia.
La previsione che privava di efficacia i titoli autorizzativi già rilasciati è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché irragionevolmente limitativa dell'affidamento, lesiva della certezza del diritto e della libertà di iniziativa economica e incompatibile con i principi eurounitari sulle fonti rinnovabili.
artt. 3, 9, 41 e 117 Cost.
Sono richiamati quali parametri costituzionali in materia di ragionevolezza, tutela del paesaggio e dell'ambiente, libertà di iniziativa economica, riparto delle competenze legislative e rispetto dei vincoli eurounitari.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
Attua, nel quadro nazionale, i principi eurounitari in materia di decarbonizzazione e diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, che costituiscono limiti alle competenze regionali.
direttiva (UE) 2018/2001
Esprime principi eurounitari di promozione e massima diffusione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, incompatibili con il travolgimento dei titoli già rilasciati senza adeguata giustificazione.
regolamento (UE) 2021/1119
Richiamato insieme alla direttiva 2018/2001 quale fonte dei principi eurounitari di decarbonizzazione e sviluppo delle energie rinnovabili.
Massime di principio
- Una disciplina regionale sopravvenuta in materia di localizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può essere applicata retroattivamente in modo da privare di efficacia titoli autorizzativi già rilasciati e rendere impossibile la realizzazione di interventi già autorizzati, salvo che tale effetto sia compatibile con i principi costituzionali e adeguatamente giustificato da ragioni tecniche o scientifiche.
- La previsione legislativa che travolge indistintamente i titoli autorizzativi già rilasciati per impianti da fonti rinnovabili, lasciando come unico limite la modifica irreversibile dello stato dei luoghi, viola i principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e ragionevolezza quando non sia sorretta da specifiche ragioni tecniche o scientifiche.
- Le Regioni non possono trasformare la qualificazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in un divieto retroattivo assoluto idoneo a neutralizzare autorizzazioni già perfezionate, in contrasto con i principi fondamentali statali e con i vincoli eurounitari di promozione delle energie rinnovabili.
- L'amministrazione comunale non può applicare una disciplina regionale sopravvenuta dichiarata costituzionalmente illegittima per interdire la prosecuzione di lavori assistiti da un titolo autorizzativo rilasciato anteriormente all'entrata in vigore della disciplina stessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 51/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 52/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 53/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 55/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 2893/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →