Sentenza n. 4841/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’esecuzione della sentenza n. 4776 pubblicata in data 27.06.2025, emessa dal TAR Campania – Napoli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4776 del 27 giugno 2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 4776 del 2025 e l’inadempimento del Comune di Napoli all’obbligo di pagamento di € 1.500,00, oltre accessori. Ha chiesto l’ordine di pagamento della somma complessiva di € 2.108,08, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio il Comune ha pagato € 2.094,00; il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando tuttavia che l’importo versato era lievemente inferiore a quello ritenuto dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell’avvenuto pagamento da parte del Comune della somma portata dalla sentenza ottemperanda. Poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, il Collegio ha applicato la regola della soccombenza virtuale e ha posto a carico del Comune le spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo venuto meno l’inadempimento mediante il pagamento intervenuto in corso di causa.
Norme richiamate
art. 1284, comma 4, c.c.
Il ricorrente aveva richiesto gli interessi sulla somma dovuta, ma la sentenza non ha esaminato autonomamente tale richiesta, dichiarando cessata la materia del contendere per l’avvenuto pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento dell’obbligazione derivante dal giudicato intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, in quanto viene meno l’interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- L’avvenuto adempimento dell’amministrazione nel corso del giudizio rende superflua la nomina del commissario ad acta richiesta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
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