Cassazione Penale, Sentenza n. 41251/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la convalida, da parte del G.I.P., del decreto del Questore che vietava l'accesso a manifestazioni sportive e imponeva l'obbligo di presentazione per cinque anni. I motivi principali erano: 1) violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore previsto dalla legge 13/12/1989 n.401 (convalida intervenuta lo stesso giorno della notifica, prima che decorressero le 48 ore); 2) omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 19/04/2024; 3) violazione della disciplina sulla doppia presentazione all'ufficio di polizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la convalida del G.I.P. è intervenuta in data 18/04/2024 alle ore 17:16, prima del decorso delle 48 ore dalla notifica (avvenuta il 18/04/2024 alle ore 10:50), violando il principio del "contraddittorio cartolare" e cagionando nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Per questo motivo il ricorso è stato accolto, l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 15/04/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3
Richiama il termine dilatorio di 48 ore entro cui il G.I.P. non deve convalidare il provvedimento questorile, per assicurare il contraddittorio cartolare e l'effettività del diritto di difesa
art. 178 c.p.p., lett. c)
La violazione del termine dilatorio si configura come nullità di ordine generale ai sensi di questa norma
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2
Riferimento alla fase di convalida del provvedimento questorile e al contraddittorio cartolare come modalità di difesa dell'interessato
Massime di principio
- La convalida del G.I.P. di un provvedimento questorile non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notifica: il mancato rispetto di tale termine comporta nullità d'ordine generale (art. 178 c.p.p., lett. c).
- Il "contraddittorio cartolare" nella fase di convalida richiede un termine reale e utile per l'esercizio della difesa; la convalida anticipata può rendere inservibili le memorie difensive presentate dopo la notifica.
- Il giudice può annullare selettivamente gli effetti di un provvedimento (es. dichiarare cessata l'efficacia solo dell'obbligo di presentazione) senza necessariamente disporre l'annullamento integrale con rinvio.
- Per ridurre il rischio di convalide anticipate è essenziale documentare immediatamente l'ora e la modalità di notifica e depositare memorie difensive tempestive; in caso di convalida prematura, il rimedio utile è il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Quando si impugna una convalida basata su più profili, il giudice può assorbire i motivi secondari una volta accertata la nullità procedurale principale derivante dalla violazione del termine dilatorio.
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