Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 10850/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 4027/2022 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, giudice dott. Coco, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 4458/2022, pubblicata in data 05/05/2022, notificata in data 07/12/2022, passata in giudicato. nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a. ^

Giustizia amministrativa202600984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto del candidato a essere ammesso a una procedura selettiva per personale docente e ATA da destinare all'estero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a essere ammesso alla procedura selettiva bandita nel 2018 per la selezione del personale docente e ATA da destinare all'estero. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha rilevato il tempo trascorso dalla sentenza e la possibile definizione della procedura selettiva, ritenendo necessario verificare sia le attività eventualmente svolte dall'Amministrazione per dare esecuzione al giudicato, sia la persistenza e attualità dell'interesse del ricorrente all'ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né la richiesta di astreinte. Ha disposto integrazioni istruttorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ordinando all'Amministrazione di depositare una relazione sulle attività eventualmente compiute per ottemperare alla sentenza e sullo stato della procedura selettiva. Ha inoltre ordinato al ricorrente di fornire chiarimenti sulla persistenza e attualità dell'interesse all'esecuzione del giudicato. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta del ricorrente di una somma di denaro per le successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    richiedere elementi istruttori integrativi alle parti

    Il TAR ne fa applicazione per acquisire dall'Amministrazione informazioni sull'esecuzione del giudicato e dal ricorrente chiarimenti sull'attualità dell'interesse alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare, anche alla luce di fatti sopravvenuti rispetto alla decisione di cognizione, la persistenza di un interesse concreto e attuale all'esecuzione del giudicato.
  • Quando il tempo trascorso e la possibile definizione della procedura amministrativa rendono incerto lo stato di esecuzione del giudicato o l'attualità dell'interesse del ricorrente, il giudice dell'ottemperanza può disporre integrazioni istruttorie nei confronti sia dell'Amministrazione sia della parte privata prima di decidere.
  • La richiesta di una somma di denaro per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato non può essere definita senza una previa verifica dello stato di ottemperanza e della persistenza dell'interesse alla tutela.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.