Cassazione Civile, Ordinanza n. 03046/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo con cui un avvocato aveva ottenuto la condanna della Camera di commercio al pagamento di Euro 2.639,90 a titolo di compensi per prestazioni professionali. Il Tribunale di Cassino aveva accolto l'opposizione dell'ente, revocando il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello di Roma aveva poi accolto il gravame dell'avvocato. La Camera di commercio proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, ma successivamente depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. Non risulta nel testo alcun motivo di ricorso esaminato nel merito, poiché il giudizio si è estinto per rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il principio per cui l'estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso è stata validamente depositata e notificata alla controparte.
art. 391, comma 1, c.p.c.
la rinuncia determina l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, le spese seguono il criterio della soccombenza processuale del ricorrente rinunciante, salvo adesione della controparte o diversa regolazione nel testo decisorio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
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