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Ordinanza

Ordinanza n. 92/2026 - L'aquila, Sezione 1

PER CONSEGUIRE L’OTTEMPERANZA ai decreti ingiuntivi: 1) decreto ingiuntivo n. 659/19 Euro 745,09 2) decreto ingiuntivo n. 668/19 Euro 5.638,79 3) decreto ingiuntivo n. 670/19 Euro 3.874,62 4) decreto ingiuntivo n. 681/19 Euro 1.872,15 5) decreto ingiuntivo n. 719/19 Euro 1.473,04 6) decreto ingiuntivo n. 144/20 Euro 4.722,55 7) decreto ingiuntivo n. 145/20 Euro 1.666,70 8) decreto ingiuntivo n. 153/20 Euro 1.577,74 9) decreto ingiuntivo n. 154/20 Euro 671,71 10) decreto ingiuntivo n. 155/20 Euro 4.991,43 11) decreto ingiuntivo n. 188/20 Euro 9.505,30 12) decreto ingiuntivo n. 189/20 Euro 22.969,58 13) decreto ingiuntivo n. 12/21 Euro 960,88 14) decreto ingiuntivo n. 13/21 Euro 1.149,45 15) decreto ingiuntivo n. 14/21 Euro 282,21 16) decreto ingiuntivo n. 15/21 Euro 964,69 17) decreto ingiuntivo n. 16/21 Euro 929,53 18) decreto ingiuntivo n. 17/21 Euro 5.479,92 19) decreto ingiuntivo n. 34/21 Euro 2.516,64 20) decreto ingiuntivo n. 35/21 Euro 4.392,41

Giustizia amministrativa202400328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di venti decreti ingiuntivi recanti condanne al pagamento di somme

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune di Balsorano per conseguire l'esecuzione di venti decreti ingiuntivi, emessi tra il 2019 e il 2021, relativi al pagamento di importi indicati nell'epigrafe. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso né le ragioni specifiche della mancata esecuzione dei decreti.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di ottemperanza. Rilevato che, dopo il rinvio disposto alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025 su richiesta della parte ricorrente, non vi erano stati ulteriori sviluppi procedimentali né era stata sollecitata la fissazione del merito, il Collegio ha invitato le parti a dichiarare entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza la permanenza dell'interesse alla definizione del ricorso. Il giudice ha richiamato il dovere di cooperazione per la ragionevole durata del processo e ha avvertito che l'inerzia, valutata insieme al comportamento processuale tenuto e alle circostanze risultanti dal fascicolo, potrà rilevare ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. In caso di persistente interesse, la causa sarà fissata per l'udienza di merito, previa eventuale integrazione del contraddittorio o regolarizzazione del ricorso ai fini del PAT; non sarà possibile disporre la cancellazione della causa dal ruolo e i rinvii saranno ammessi soltanto nei casi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Le parti sono state inoltre invitate a segnalare ricorsi connessi ed eventuali esigenze istruttorie non ancora soddisfatte.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Il dovere di cooperazione processuale giustifica la verifica preventiva della permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio, nell'ambito dell'efficiente gestione del ruolo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La persistente inerzia della parte, considerata insieme al comportamento processuale e alle circostanze risultanti dal fascicolo, potrà essere valutata ai fini della definizione del giudizio secondo la disposizione richiamata.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    L'ordinanza richiama la disposizione per precisare che eventuali rinvii della trattazione potranno essere disposti esclusivamente nei casi da essa previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, il giudice può verificare d'ufficio la permanenza dell'interesse alla definizione nel merito prima di fissare l'udienza, quando il processo sia risalente e, dopo un rinvio, non vi siano stati sviluppi procedimentali né sollecitazioni alla trattazione.
  • Il dovere di cooperazione del giudice e delle parti per la ragionevole durata del processo impone alla parte interessata alla decisione di manifestare tempestivamente tale interesse e di fornire le informazioni necessarie alla gestione efficiente del ruolo.
  • La persistente inerzia processuale della parte, valutata congiuntamente al comportamento tenuto nel giudizio e alle circostanze emergenti dal fascicolo, può essere considerata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La manifestazione di persistente interesse alla decisione comporta la fissazione dell'udienza di merito, previa eventuale integrazione del contraddittorio o regolarizzazione del ricorso agli effetti del processo amministrativo telematico, senza possibilità di successiva cancellazione d'ufficio o su istanza di parte; il rinvio è ammesso soltanto nei casi previsti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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