Cassazione Penale, Ordinanza n. 07592/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non illogica e quindi non sindacabile la motivazione della sentenza di appello sia sulla recidiva sia sul diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di legittimità ha rilevato che tali censure riproducevano sostanzialmente doglianze già formulate in appello e già esaminate con risposta ritenuta adeguata: la sentenza impugnata aveva valorizzato la modalità del fatto, commesso per minacciare e ingiuriare l'ex fidanzata, e il breve tempo trascorso dal precedente reato, elementi ritenuti indicativi di una maggiore attitudine a delinquere e quindi idonei a giustificare la recidiva; gli stessi elementi erano stati considerati espressivi della non meritevolezza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando gli elementi del fatto e della personalità dell'agente denotano una non meritevolezza del beneficio, secondo una valutazione non illogica e quindi insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello, quando la sentenza impugnata abbia fornito una risposta adeguata e non manifestamente illogica.
- La valutazione sulla sussistenza della recidiva può essere legittimamente fondata sulle modalità del fatto e sulla distanza temporale da precedenti reati, quando tali elementi evidenzino una maggiore capacità a delinquere.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi negativi della condotta e della personalità dell'imputato; tale apprezzamento di merito non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- In sede di legittimità non è consentito un nuovo esame del merito quando la decisione impugnata risulti motivata in modo congruo sui profili contestati, come recidiva e attenuanti.
- La condanna dell'imputato in caso di inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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