Cassazione Penale, Sentenza n. 21521/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) nullità della sentenza per vizio della citazione (art. 606, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 20 L. n. 274/2000), sostenendo che il capo di imputazione non specificava la condotta e limitava l'addebito a un generico riferimento a negligenza, imprudenza e imperizia; 2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), per avere la motivazione ricondotto l'evento a una condotta non contestata (l'uso di cera troppo calda); 3) nullità per manifesta illogicità e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), per mancata prova del nesso causale tra la condotta e l'evento e per presunta assenza di prova della responsabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che il capo di imputazione fosse carente, perché dall'istruttoria era emerso chiaramente che il danno derivava da un trattamento estetico (ceretta a caldo) che causò ustioni alla regione inguinale di Vasto Patrizia. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto il capo di imputazione indicava lesioni da trattamento estetico con ustioni, corrispondenti alla ricostruzione fattuale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, ai sensi dell'art. 606, comma 2‑bis, contro le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi indicati nel comma 1, lett. a), b) e c), sicché la censura sulla motivazione non poteva essere proposta. È stata altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 590 cod.pen.
Norma del reato contestato (lesioni personali) applicata come fattispecie di danno derivante da trattamento estetico.
art. 606 cod.proc.pen. comma 1, lett. c)
Prevede tra i motivi di ricorso per cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme procedurali; la Corte ha valutato e respinto le dedotte nullità per vizio della citazione.
art. 606 cod.proc.pen. comma 1, lett. e)
Consente la censura per illogicità o insufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto tale motivo inammissibile per limiti di proponibilità stabiliti dal comma 2‑bis per le sentenze di appello da giudice di pace.
art. 606 cod.proc.pen. comma 2‑bis
Limita in modo speciale i motivi di cassazione avverso sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace, consentendo soltanto i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c), e quindi esclude la censura di carattere motivazionale qui proposta.
art. 521 cod.proc.pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che il capo di imputazione fosse sufficientemente correlato alla decisione, dato che l'istruttoria aveva chiarito il tipo di trattamento (ceretta a caldo) e l'evento lesivo.
art. 20 L. n. 274/2000
Riferimento normativo invocato dalla ricorrente in relazione agli elementi della citazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura collegata a detta norma perché l'istruttoria ha chiarito la condotta contestata.
Massime di principio
- La citazione può essere ritenuta adeguata se, pur non descrivendo in dettaglio ogni modalità, l'istruttoria chiarisce la tipologia di intervento e la dinamica del fatto; una descrizione generica può essere sufficiente se non ha impedito la difesa.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede che la condotta accertata rientri nell'ambito della imputazione; tuttavia, la corte valuta la corrispondenza sostanziale tra capo di imputazione e motivazione basandosi anche sugli elementi emersi nel dibattimento.
- Contro le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è limitato a specifici motivi (art. 606, comma 1, lett. a, b, c e il comma 2‑bis): le censure sulla motivazione o sulla valutazione della prova spesso risultano inammissibili.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, quando previsto, a somme in favore della Cassa delle ammende.
- Per questioni di nesso causale e responsabilità, la valutazione della prova rimane principalmente di merito: la cassazione, salvo vizio di legge, non sostituisce agevolmente tale valutazione quando esiste un quadro probatorio ritenuto congruente dal giudice di merito.
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