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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11361/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento tributario aveva visto rigettata l'istanza dalla competente commissione; il Presidente della Commissione tributaria regionale aveva poi confermato il rigetto, affermando che quel provvedimento fosse impugnabile solo con ricorso per cassazione e non mediante reclamo alla commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la CTR. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2000, sostenendo che il provvedimento impugnato avesse omesso di annullare il decreto della commissione, avesse pronunciato su un procedimento diverso da quello chiesto e avesse ritenuto corretta la mancata allegazione di un documento di identità nonostante l'autocertificazione ex art. 46 d.P.R. n. 445/2000; ha inoltre censurato il riferimento alla pretesa irrilevanza dell'autentica della firma da parte del difensore. La Corte ha però rilevato che tutte le censure erano rivolte a un contenuto decisionale diverso da quello effettivamente contenuto nell'ordinanza impugnata, la cui ratio era soltanto l'inammissibilità del reclamo perché l'impugnazione esperibile era il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non colpiva la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata: il ricorrente criticava un provvedimento e argomentazioni non corrispondenti a quelli effettivamente posti a base del rigetto. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di euro 500 ex art. 96, comma 3, c.p.c., e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    È la norma richiamata per la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario.

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    È indicato come disposizione che disciplina l'impugnazione del provvedimento di rigetto, ritenuta proponibile solo con ricorso per cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia o pronuncia su domanda diversa; la Corte rileva che la censura non coglie la ratio della decisione impugnata.

  • art. 113 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per lamentare che la decisione non sia stata resa secondo diritto.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la certificazione del reddito potesse essere sostituita da autocertificazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte condanna il ricorrente per la palese inconsistenza delle argomentazioni, prive di riferimento alle ragioni della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile censurare specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata; doglianze che investano un diverso contenuto del provvedimento non consentono l'esame nel merito e determinano l'inammissibilità.
  • La violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. non può essere utilmente dedotta se il ricorrente non si confronta con il preciso fondamento logico-giuridico della decisione resa.
  • Quando il ricorso è privo di qualsiasi correlazione con le ragioni della decisione impugnata, la Corte può inoltre applicare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ove le argomentazioni risultino manifestamente inconsistenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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