Sentenza n. 97/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Bologna Sezione Lavoro, depositata il 1.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della Sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato il cui passaggio è stato attestato dalla cancelleria il 4 settembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente, non costituendosi nel giudizio di ottemperanza. In udienza è stato precisato che il capitale risultava interamente pagato, mentre permaneva l'interesse al pagamento delle spese legali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il beneficiario può agire in ottemperanza dopo la notificazione del titolo e la decorrenza del termine dilatorio applicabile.
- Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
- L'adempimento parziale dell'obbligazione stabilita dal giudicato non esclude l'ottemperanza per le componenti ancora dovute, come le spese legali. L'amministrazione resta tenuta a completare l'esecuzione.
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