Cassazione Penale, Sentenza n. 151/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa all'accesso ai canali televisivi nella Casa circondariale di Sassari. Il Magistrato di sorveglianza del 22/06/2021 aveva ordinato la sintonizzazione del televisore del detenuto Raffaele Amato su alcuni canali (TV8, Focus, DMAX) e non su tutti quelli richiesti dal detenuto. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza del 04/11/2021, ha respinto i reclami sia dell'Amministrazione penitenziaria sia di Amato. L'Amministrazione ha impugnato ritenendo che la richiesta dell'imputato non incidesse su un diritto soggettivo ma sulle modalità di esercizio delle prerogative individuali, riservate alla discrezionalità della direzione penitenziaria (richiamando l'art. 35-bis Ord. pen. e la circolare D.A.P. del 02/10/2017). Amato ha impugnato sostenendo che la limitazione pregiudicava il diritto alle attività culturali e all'informazione e che la restrizione non era giustificata da esigenze concrete di ordine intramurario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente i due ricorsi. Ha accolto il ricorso congiunto della Casa circondariale, del D.A.P. e del Ministero della Giustizia, ritenendo che la richiesta di accesso a specifici canali televisivi non sia tutelabile mediante reclamo giurisdizionale poiché non incide su un diritto soggettivo ma sulle modalità di esercizio di prerogative affidate alla discrezionalità della direzione penitenziaria; ha quindi annullato l'ordinanza impugnata dal Ministero e disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio nel rispetto dei principi espressi. Parallelamente ha rigettato il ricorso proposto da Raffaele Amato, confermando che la limitazione dei canali è una scelta amministrativa discrezionale ponderata in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne; Amato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
Richiamato dalle parti per contestare la rilevanza giurisdizionale del reclamo; la Corte interpreta che la richiesta di accesso a specifici canali televisivi non incida su un diritto soggettivo ma sulle modalità di esercizio di prerogative, rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, art. 14
Stabilisce la disciplina della visione televisiva in carcere limitando l'accesso ai principali canali della rete nazionale; la Corte rileva che la circolare mira a contemperare le prerogative individuali del detenuto con esigenze organizzative e di controllo delle informazioni dall'esterno
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020 (Mandalà, Rv. 279456-01)
Precedente richiamato per affermare la legittimità del rigetto del reclamo giurisdizionale contro provvedimenti che rifiutano l'attivazione, anche a spese del detenuto, di canali televisivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla circolare D.A.P.; tali provvedimenti non incidono su un diritto soggettivo ma su modalità di esercizio affidate alla discrezionalità amministrativa
Massime di principio
- La scelta dei canali televisivi accessibili a un detenuto rientra, in linea di massima, nelle modalità di esercizio delle prerogative individuali e nella discrezionalità organizzativa della direzione dell'istituto penitenziario.
- I provvedimenti che incidono solo sulle modalità (e non sull'essenza) di un diritto del detenuto sono difficilmente sindacabili mediante reclamo giurisdizionale: il ricorso può essere inammissibile se manca un effettivo diritto soggettivo leso.
- Il diritto all'informazione e alle attività culturali del detenuto è riconosciuto ma può essere limitato per ragioni di ordine e disciplina intramuraria purché la limitazione sia fondata su criteri proporzionati e motivati dall'amministrazione.
- Per ottenere tutela giudiziale efficace il detenuto deve dimostrare che la misura amministrativa incide concretamente e significativamente su un diritto soggettivo (non solo sulle modalità), o che la discrezionalità amministrativa è stata esercitata in modo irragionevole, arbitrario o senza adeguata motivazione.
- In caso di impugnazione amministrativa vs decisione carceraria, è consigliabile documentare l'effettivo pregiudizio subito e chiedere motivazioni precise all'amministrazione; in mancanza di motivazione plausibile si può provare la strada della giurisdizione per eccesso di potere o violazione di diritti fondamentali.
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