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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24534/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di un imputato per partecipazione a un'associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., ritenendo la sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Roccella fino a giugno 2019 in continuazione con precedenti condanne irrevocabili per il medesimo reato, e di un secondo imputato per la medesima partecipazione associativa e per lesioni personali pluriaggravate. Il primo ricorso contestava: l'erronea affermazione della partecipazione mafiosa, sostenendo l'assenza di un contributo fattivo e richiamando elementi di segno contrario (detenzione protratta, trasferimento a Roma, dichiarazioni di un collaboratore che lo dava "fuori da Cosa Nostra"); nonché la violazione dell'art. 78 c.p. sulla continuazione e sui limiti massimi di pena. Il secondo ricorso contestava: l'insussistenza di un contributo partecipativo all'associazione mafiosa, qualificando la condotta come mera intermediazione o canale di comunicazione; l'assenza di un contributo causale alle lesioni contestate, sostenendo che altri fossero i responsabili e che l'imputato non avesse fornito alcun apporto materiale o morale; infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la sproporzione della pena, soprattutto per gli aumenti per continuazione. La Cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi infondati, osservando che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità; ha valorizzato, per il primo imputato, un quadro convergente di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni che dimostravano una perdurante capacità di direzione, autorizzazione e coordinamento nell'ambito di Cosa Nostra; per il secondo imputato, ha ritenuto provato un ruolo stabile di tramite qualificato tra il vertice mafioso e gli altri affiliati, nonché un coinvolgimento attivo nella spedizione punitiva per lesioni. Quanto al trattamento sanzionatorio e alla continuazione ex art. 78 c.p., la Corte ha confermato la correttezza della decisione impugnata, evidenziando che i limiti massimi vanno calcolati senza considerare le pene già espiate prima della consumazione dei nuovi reati e che la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche erano adeguatamente motivati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando integralmente le condanne pronunciate in appello. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della partecipazione mafiosa di entrambi gli imputati: per il primo, sulla base della persistenza del vincolo associativo e della capacità di incidere sulla vita della cosca anche da lontano; per il secondo, sulla base di un ruolo stabile e consapevole di collegamento tra il vertice e gli altri sodali, con ulteriore contributo alla vicenda delle lesioni personali. Ha inoltre respinto la censura sul cumulo e sulla continuazione, chiarendo che i limiti massimi di pena dell'art. 78 c.p. non si computano tenendo conto delle pene già integralmente espiate prima della commissione dei nuovi fatti. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute prive di specificità e comunque infondate.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il reato di partecipazione ad associazione mafiosa richiede un contributo concreto, consapevole e funzionale all'operatività del sodalizio; tale contributo può consistere anche nel far circolare direttive, messaggi e ordini tra i vertici e gli altri affiliati, se svolto con continuità e stabilità, oltre la mera parentela o la mera trasmissione neutra di informazioni.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.

    Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura delle risultanze di merito.

  • art. 125 c.p.p.

    È richiamato a sostegno della dedotta insufficienza/illogicità della motivazione; la Corte ribadisce che la motivazione è sindacabile solo nei limiti della sua esistenza, logicità e congruità.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La difesa lo invoca per contestare l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte valorizza invece un quadro convergente e riscontrato, escludendo problemi di circolarità della prova.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la prova di colpevolezza; la Corte ritiene che la condanna sia sorretta da un quadro probatorio coerente e sufficiente.

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato per dedurre carenze della motivazione; la Corte reputa la motivazione ampia, coerente e priva di illogicità.

  • art. 78 c.p.

    Nel calcolo del limite massimo della pena, non si computano le pene già integralmente espiate prima della consumazione degli ulteriori reati; per i reati successivi va operato un nuovo cumulo, senza utilizzare in modo globale periodi di pena già scontati.

  • art. 81 c.p.

    Invocato dalla difesa in tema di continuazione; la Corte chiarisce che la continuazione non impedisce l'applicazione dei limiti dell'art. 78 c.p. secondo il criterio cronologico dei reati e delle pene già espiate.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione al concorso nel reato di lesioni; la Corte ritiene invece integrato un contributo materiale e morale dell'imputato alla spedizione punitiva.

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    È richiamato come norma che impedisce l'imputazione globale di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati successivi, confermando il criterio cronologico adottato dalla giurisprudenza.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nel provvedimento di legittimità.

  • art. 608 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In tema di partecipazione ad associazione mafiosa, la condotta penalmente rilevante può consistere anche nell'assunzione stabile del ruolo di intermediario tra il vertice del sodalizio e gli altri affiliati, quando tale attività assicuri la circolazione di ordini, direttive e messaggi in modo funzionale all'operatività dell'organizzazione.
  • La mera parentela con un soggetto apicale o la mera trasmissione episodica di informazioni non sono di per sé sufficienti; occorre invece verificare se, nel contesto concreto, il soggetto abbia svolto un apporto continuativo, consapevole e causalmente apprezzabile al rafforzamento della cosca.
  • La distanza geografica o la detenzione pregressa non escludono automaticamente la permanenza del vincolo associativo, se il soggetto continui a esercitare un potere di indirizzo, autorizzazione o coordinamento nei confronti degli affiliati.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del compendio probatorio, salvo il controllo sulla presenza di una motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono sorreggere la decisione se risultano tra loro convergenti, collocate in un preciso contesto mafioso e riscontrate da ulteriori elementi, anche intercettativi; non ricorre circolarità della prova quando le fonti indirette si appoggiano a soggetti diversi e qualificati all'interno del sodalizio.
  • Ai fini dell'art. 78 c.p., i limiti massimi di pena devono essere calcolati senza considerare le pene già interamente espiate prima della commissione dei successivi reati; per i nuovi fatti va operato un ulteriore cumulo secondo l'ordine cronologico delle condotte.
  • In tema di concorso nel delitto di lesioni, può integrare il contributo penalmente rilevante anche la condotta di chi istighi, solleciti o coordini l'azione violenta, pur senza partecipare materialmente all'aggressione.
  • La determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà; una motivazione che valorizzi gravità del fatto, pluralità di agenti e matrice mafiosa è normalmente sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeElemento soggettivo
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaReati contro la PAParte generale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneOnere della prova

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