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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28485/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso sulla base di numerose cambiali sottoscritte da un soggetto poi deceduto e, in parte, anche da altro soggetto quale avallante/garante. Gli ingiunti proposero opposizione deducendo che le somme richieste non erano dovute perché riferite in gran parte a interessi usurari ed extra legali, non pattuiti per iscritto, sui quali erano stati applicati ulteriori interessi anatocistici. In primo grado il Tribunale revocò il decreto, accertò solo in parte il credito cartolare e condannò gli eredi del creditore a restituire al debitore quanto indebitamente percepito. In appello gli eredi del creditore contestarono, tra l’altro, la valutazione della prova relativa al rapporto fondamentale sottostante alle cambiali e la rilevanza attribuita a una scrittura privata del 13 maggio 2004; la controparte propose appello incidentale. La Corte d’appello ritenne infondato l’appello principale e accolse solo in parte quello incidentale. In cassazione gli eredi del creditore articolano tre motivi: 1) violazione dell’art. 1988 c.c., per avere la Corte d’appello posto a carico del creditore l’onere di provare il credito nonostante la presunzione derivante dal riconoscimento di debito cartolare; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere valorizzato una presunta ammissione del creditore con un ragionamento presuntivo costruito su un solo elemento e senza valutazione globale del materiale indiziario; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe travisato il contenuto di una scrittura del 6 settembre 2003 e delle risultanze di consulenza tecnica, dalle quali sarebbe emersa una diversa rideterminazione del rapporto debitorio tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero, nella sostanza, diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente omesso dal giudice di merito; nel caso concreto, invece, i ricorrenti si sono limitati a contestare il convincimento espresso dalla Corte territoriale e la complessiva valutazione del materiale istruttorio. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La parte che invoca un riconoscimento di debito non può trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del fatto; la censura deve investire la corretta sussunzione del fatto già accertato, non una diversa ricostruzione del rapporto.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La contestazione della prova presuntiva è inammissibile se si limita a proporre un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto; per censurare utilmente il ragionamento presuntivo occorre indicare perché esso esorbiti dai canoni di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è deducibile solo quando il fatto, così come accertato dal giudice di merito, sia sussunto erroneamente nella norma; non è ammissibile se la doglianza mira a rimettere in discussione l'accertamento del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non coincide con l'omessa valutazione di singole risultanze istruttorie né con la critica al convincimento del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    All'inammissibilità del ricorso consegue la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove: la censura deve colpire errori di diritto o omissioni rilevanti nei limiti stretti dell'art. 360 c.p.c.
  • In tema di riconoscimento di debito e prova presuntiva del rapporto fondamentale, la parte che contesta la motivazione di merito deve spiegare in che cosa consista l'errore giuridico, non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione del credito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, non di argomentazioni, questioni o singoli elementi istruttori isolatamente considerati.
  • La critica al ragionamento presuntivo è ammissibile solo se si evidenzia la violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una lettura alternativa degli indizi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è condannato alle spese e può essere tenuto all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoTitoli di credito
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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