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Ordinanza

Ordinanza n. 960/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle ordinanze sindacali n. 1 e n. 2 emessa in data 5 ed 8 gennaio 2026, ad oggetto, “ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 267/00 e ss. mm. e ii. per motivi concernenti l'incolumità pubblica per esecuzione di lavori di demolizione manufatti gravemente danneggiati dal sisma del 21/08/2017 al C.so Garibaldi, angolo piazza Bagni”, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202601587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze sindacali contingibili e urgenti nn. 1 e 2 del 5 e 8 gennaio 2026, relative alla demolizione di manufatti gravemente danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, due ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 267/2000 per ragioni di incolumità pubblica, concernenti la demolizione di manufatti danneggiati dal sisma. Dal testo emerge che esse lamentavano un pregiudizio patrimoniale derivante dagli atti demolitori. Le ordinanze si inseriscono nel quadro del piano di ricostruzione approvato con D.P.G.R. n. 256 del 2025, della determina commissariale n. 956 del 2025 di approvazione del progetto esecutivo di demolizione e dell'ordinanza speciale n. 8 del 2024, il cui art. 4 contempla il ricorso allo strumento extra ordinem in caso di mancata adesione del proprietario alla demolizione, ove ricorrano i relativi presupposti.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha rilevato, richiamando precedenti ordinanze rese in giudizi analoghi, che i provvedimenti impugnati sono atti consequenziali rispetto al piano di ricostruzione, alla determina commissariale e all'ordinanza speciale sopra indicate. Tali atti presupposti, sebbene contestati in un distinto giudizio, non risultavano né caducati né sospesi; non sussisteva quindi una ragione cautelare derivante dalla loro invalidazione o sospensione. Nel bilanciamento degli interessi è stata ritenuta prevalente la tutela dell'incolumità pubblica: la relazione tecnica comunale del 2 gennaio 2026 attestava diffuse lesioni e fessurazioni delle murature portanti, avanzato degrado degli elementi strutturali aggettanti, cedimenti di intonaci ed erosione delle murature in pietrame di tufo, nonché l'impraticabilità di interventi settoriali in condizioni di sicurezza. Il rischio risultava aggravato dalla classificazione dell'area come zona a rischio idrogeologico R4. Il pregiudizio patrimoniale delle ricorrenti è stato ritenuto recessivo anche perché esse risultavano beneficiarie di un contributo per la ricostruzione. Spese della fase cautelare compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 267/00 e ss. mm. e ii. per motivi concernenti l'incolumità pubblica

    La disposizione costituisce la base normativa delle ordinanze sindacali adottate per fronteggiare la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la legittimità e l'efficacia di un atto consequenziale possono essere valutate tenendo conto del fatto che gli atti presupposti, pur impugnati in un distinto giudizio, non siano stati caducati o sospesi.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse all'incolumità pubblica prevale sul pregiudizio patrimoniale privato quando una relazione tecnica documenti un pericolo concreto e attuale per la stabilità dei manufatti e l'impossibilità di eseguire interventi settoriali in condizioni di sicurezza.
  • La classificazione dell'area come zona a rischio idrogeologico R4 costituisce un elemento idoneo a rafforzare la prevalenza cautelare dell'interesse pubblico alla messa in sicurezza rispetto al danno patrimoniale allegato dal proprietario.
  • Nella valutazione del pregiudizio patrimoniale derivante dalla demolizione di manufatti danneggiati, assume rilievo la disponibilità di un apposito contributo pubblico per la ricostruzione, quale elemento di attenuazione del danno prospettato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiRicostruzione post-calamità
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaEmergenze e protezione civile
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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