Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11451/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un debitore aveva chiesto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della legge sul sovraindebitamento. Il tribunale, accogliendo il reclamo di un creditore, aveva revocato il decreto di apertura ritenendo che la domanda fosse inammissibile per la mancata indicazione di una causa risarcitoria promossa contro il debitore e, comunque, per la sussistenza di un atto di frode e di un'omissione documentale rilevante ai sensi della disciplina applicabile. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 14-ter e 14-quinquies della l. n. 3/2012, sostenendo che la mancata indicazione dell'azione risarcitoria non integrasse atto di frode e che il requisito dell'assenza di atti in frode non fosse più attuale dopo la modifica dell'art. 14-decies; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 14-ter l. n. 3/2012, contestando la qualificazione dell'omissione come violazione documentale impeditiva della corretta ricostruzione del patrimonio del debitore. Il liquidatore della procedura, pur formalmente controricorrente, ha dichiarato di aderire ai motivi del ricorso; hanno resistito il fallimento e l'INPS.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale del debitore sia il ricorso del liquidatore aderente, ritenendo che il decreto impugnato, che aveva accolto il reclamo contro l'apertura della procedura di liquidazione per carenza di un requisito di ammissibilità, fosse privo dei caratteri della decisorietà e definitività richiesti per il ricorso straordinario per cassazione. Secondo la Corte, il provvedimento non decideva definitivamente su diritti soggettivi, ma si limitava a negare l'accesso alla procedura, lasciando impregiudicata la possibilità di reiterare la domanda. La Corte ha quindi condannato il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido, alle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 ter l. n. 3/2012

    è richiamato come norma che disciplina i requisiti e il contenuto della domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio; la sua violazione, quando conduce a un giudizio di inammissibilità della domanda, non trasforma il provvedimento in decisione decisoria e definitiva impugnabile ex art. 111 Cost.

  • art. 14 quinquies l. n. 3/2012

    è richiamato come norma sull'apertura della procedura; il decreto di reclamo che revoca l'apertura per carenza di requisiti di ammissibilità non è ricorribile per cassazione perché non ha carattere decisorio e definitivo.

  • art. 14 decies l. n. 3/2012

    è menzionato per la modifica introdotta dal d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020, che attribuisce al liquidatore la legittimazione ad agire per l'inefficacia degli atti pregiudizievoli, senza però eliminare il requisito dell'assenza di atti in frode se previsto dalla disciplina applicabile.

  • art. 2901 c.c.

    è richiamato in relazione alla revocatoria ordinaria, quale strumento distinto dagli atti in frode e potenzialmente esperibile dal liquidatore contro atti dispositivi pregiudizievoli.

  • art. 173 l.f.

    è citato per evidenziare che talune condotte fraudolente, come dissipazioni, occultamenti o omissioni dolose, non si prestano a ripristino ex tunc e non coincidono necessariamente con i soli atti revocabili.

  • art. 111 Cost.

    è il parametro implicito del ricorso straordinario per cassazione: il provvedimento è ricorribile solo se presenta decisorietà e definitività.

  • art. 7, comma 2, l. n. 3/2012

    è richiamato come riferimento comparativo per affermare che la fase di inammissibilità della domanda non produce una decisione su diritti soggettivi e non rende il provvedimento ricorribile per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    è richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è ammesso solo contro provvedimenti che decidono in modo definitivo e con efficacia decisoria su diritti soggettivi; se il provvedimento si limita a dichiarare l'inammissibilità della domanda o a revocare l'apertura della procedura per carenza di requisiti, esso non è ricorribile.
  • Il decreto emesso in sede di reclamo che arresta la procedura alla fase dell'inammissibilità non possiede carattere di definitività, perché non preclude la reiterazione della domanda nei limiti di legge.
  • La distinzione tra atti in frode, atti dispositivi revocabili e omissioni documentali impedisce di sovrapporre automaticamente le varie categorie ai fini dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento.
  • La legittimazione del liquidatore ad agire in revocatoria ordinaria non esclude, di per sé, la rilevanza di eventuali condotte fraudolente del debitore ove previste come requisiti o cause ostative dalla disciplina della procedura.
  • Quando il ricorso principale è inammissibile, è inammissibile anche il ricorso incidentale che vi sia strettamente collegato, con conseguente regolazione delle spese a carico della parte soccombente e applicazione, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImmaginazzione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.