Sentenza n. 630/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento - previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a quiz e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la prova pratica a risposta multipla, i relativi esiti e gli atti della commissione, deducendo l’erroneità o l’ambiguità dei quesiti nn. 4 e 6. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata dalla commissione come corretta fosse errata e che fosse invece corretta quella da lui prescelta. Con il secondo motivo, riferito al quesito n. 6, ha dedotto che, anche qualora la risposta individuata dalla commissione fosse ritenuta corretta, dovesse considerarsi corretta anche quella fornita dal candidato, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha contestato la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001, con riguardo alle garanzie di anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la riammissione al concorso e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova oppure neutralizzazione dei quesiti contestati.
La decisione
Nel corso del giudizio l’ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita dal candidato e ha rideterminato la graduatoria. Per effetto della nuova attribuzione il ricorrente ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dall’art. 9 del bando per l’ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale sopravvenienza non integrasse una mera sopravvenuta carenza di interesse, ma la cessazione della materia del contendere, poiché l’interesse sostanziale azionato era stato integralmente soddisfatto con l’ammissione del candidato alla prova orale. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, considerato che il riesame amministrativo aveva sostanzialmente accolto la pretesa del ricorrente. La condanna è stata liquidata in 400 euro, oltre accessori, spese forfettarie e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche all’esito della camera di consiglio cautelare.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nella domanda del ricorrente quale base dell’azione risarcitoria in forma specifica; la sentenza non esamina autonomamente tale domanda perché dichiara la cessazione della materia del contendere.
art. 12 d.P.R. 220/2001
Richiamato dal ricorrente con riguardo alle prescrizioni in materia di anonimato e correttezza delle operazioni concorsuali; la sentenza non decide nel merito tale censura.
art. 9 del bando di concorso
Individua in 14 punti la soglia di punteggio necessaria per l’ammissione alla prova orale; il raggiungimento di tale soglia, conseguente al riesame della commissione, ha integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio amministrativo, l’amministrazione modifica o riesamina i propri atti in modo da soddisfare integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, il giudizio deve essere definito per cessazione della materia del contendere, e non per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nelle controversie relative a prove concorsuali, l’attribuzione sopravvenuta del punteggio necessario per superare la soglia di ammissione alla fase successiva soddisfa integralmente l’interesse del candidato all’ammissione e determina la cessazione della materia del contendere.
- La regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, valutando il comportamento dell’amministrazione, la tempestività del riesame, la serialità del contenzioso, la complessità tecnica delle questioni e la definizione del giudizio in sede cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →