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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17757/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività ritenendolo proposto fuori termine poiché la Corte aveva ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata resa con motivazione contestuale, facendo decorrere il termine breve di 15 giorni. Nel ricorso in Cassazione si deduceva che in udienza era stata letta soltanto il dispositivo e non la motivazione, che risultava invece depositata in data successiva; pertanto il termine per proporre l'appello doveva decorrere dalla data di deposito della motivazione attestata in cancelleria (e non dall'udienza). Inoltre la ricorrente deduceva la nullità della vocatio in judicium in appello per errata notifica presso il domicilio eletto anziché presso la Casa Circondariale dove era detenuta (richiamando art. 598-ter c.p.p. e norme pertinenti sulla regolarità della citazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per il primo motivo. Dall'esame del verbale di udienza è emerso con certezza che era stata letta in udienza solo la parte dispositiva e non la motivazione, la quale risultava invece depositata successivamente (11/10/2024). Pertanto l'appello dichiarato inammissibile era stato erroneamente ritenuto tardivo: il termine di impugnazione decorre dal deposito della motivazione e non da un'infondata indicazione di motivazione contestuale. Per errore in procedendo la sentenza della Corte di appello è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Il secondo motivo è stato assorbito, ma è stato comunque disposto che si provveda a nuova citazione in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    norma richiamata nell'ambito delle regole sulle impugnazioni; la Corte ha valutato la corretta decorrenza del termine di impugnazione in relazione alla lettura/deposito della motivazione

  • art. 548 cod. proc. pen.

    richiamata come riferimento alle modalità di pronuncia e pubblicazione della sentenza; la Corte ha considerato determinante il verbale di udienza per verificare se la motivazione sia stata letta

  • art. 585 cod. proc. pen.

    disciplinante il termine breve (15 giorni) per proporre appello quando la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale; la Corte ha stabilito che tale termine non si applicava perché la motivazione non era stata letta in udienza

  • art. 598-ter cod. proc. pen.

    norma relativa alla vocatio in judicium per la fase di appello; il ricorrente denunciava la nullità della citazione per notifica al domicilio eletto anziché alla Casa Circondariale; la Corte ha assorbito il motivo ma ha ordinato nuova citazione

  • art. 601 cod. proc. pen.

    richiamata nel quadro delle norme sulla procedura d'appello e sulla validità delle notificazioni; la questione è stata assorbita dalla decisione sul termine di impugnazione

  • art. 156 cod. proc. pen.

    norma sulla competenza o sulla notifica in carcere richiamata in connessione con l'eccezione di nullità della vocatio in judicium

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    consentito alla Corte di cassazione di esaminare error in procedendo e quindi di valutare anche fatti probatori e verbali di udienza per stabilire la correttezza del procedimento impugnato

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    norma procedurale citata a seguito della sintesi del motivo di ricorso (riferimento formale alla esposizione dei motivi in Cassazione)

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per proporre l'appello si verifica in base a quanto risulti con certezza dal verbale di udienza: se in udienza è stata letta solo la parte dispositiva e non la motivazione, il termine breve di 15 giorni per l'appello non può essere fatto decorrere dall'udienza come se la motivazione fosse stata contestuale.
  • Il deposito successivo della motivazione in cancelleria determina l'inizio della decorrenza del termine di impugnazione; è essenziale verificare la data di deposito attestata nei registri di cancelleria.
  • Il verbale di udienza ha valore probatorio fondamentale e la sua sottoscrizione (anche dell'ausiliario) garantisce la corrispondenza tra quanto attestato e quanto effettivamente avvenuto: contestazioni sulla lettura della sentenza devono fondarsi su ciò che il verbale registra.
  • La Cassazione, quando è denunciato un error in procedendo, può esaminare anche fatti e atti del procedimento (art. 606 c.1 lett. c) c.p.p.), per cui è possibile chiedere la revisione di decisioni basate su errata ricostruzione della decorrenza dei termini.
  • Se la notifica della citazione in appello è eseguita in modo difforme dalle prescrizioni (es. domicilio eletto anziché luogo di detenzione), la parte interessata può dedurne la nullità della vocatio in judicium; anche se il motivo può risultare assorbito, la Corte può disporre nuova citazione.

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