Cassazione Civile, Ordinanza n. 15569/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso del credito IVA per l'anno 2013 di una società poi cancellata dal registro delle imprese. I ricorrenti deducevano di avere titolo al rimborso in quanto il credito sarebbe stato ceduto a uno dei soggetti poi ricorrenti prima della cancellazione della società e sostenevano che la rettifica operata dall'amministrazione finanziaria avesse confermato l'esistenza del credito. Contestavano inoltre che la CTR avesse escluso il diritto al rimborso sulla base del rilievo che nel modello IVA 2014 non risultava alcuna richiesta di rimborso, essendo invece stato utilizzato il credito in compensazione. Con il primo motivo denunciavano violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 30 d.P.R. 633/1972, assumendo che fosse sufficiente l'indicazione del credito in dichiarazione IVA e che non fosse necessaria un'esplicita domanda di rimborso. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la compensazione non fosse stata provata e che la mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione non potesse escludere il trasferimento del credito agli aventi diritto, soprattutto perché il credito era stato ceduto a terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili e, per effetto di ciò, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse compiuto un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, escludendo che nella dichiarazione annuale fosse stata manifestata la volontà di ottenere il rimborso dell'IVA, poiché il modello IVA 2014 per l'anno 2013 non conteneva alcuna richiesta di rimborso e riportava anzi un utilizzo in compensazione. La Corte ha precisato che la questione non riguardava l'esistenza del credito, ma l'assolvimento dell'onere di richiederne il rimborso in dichiarazione annuale, onere che non poteva dirsi assolto in base alle allegazioni dei ricorrenti, anche per difetto di specificità e mancata produzione della dichiarazione. Quanto alla compensazione e al bilancio finale di liquidazione, la Corte ha osservato che tali profili erano comunque irrilevanti o non adeguatamente dedotti, poiché il credito risultava ceduto a terzi e, quindi, la questione decisiva restava solo la corretta esteriorizzazione della volontà di rimborso, già esclusa dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro formale di impugnazione, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti contro accertamenti di fatto e privi di specificità
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
invocato dai ricorrenti, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità delle censure
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio poiché la CTR aveva esaminato il contenuto della dichiarazione annuale
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
richiamato in relazione ai presupposti del rimborso IVA, che però presuppongono la manifestazione della volontà di ottenere il rimborso
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
invocato per censurare la motivazione della sentenza di merito, ma il motivo è stato reputato inammissibile
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per distinguere l'ipotesi della domanda di rimborso da quella di compensazione e per il termine di decadenza biennale in caso di istanza di rimborso non inequivoca
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti
Massime di principio
- La domanda di rimborso del credito IVA va tenuta distinta dall'indicazione del credito ai fini della compensazione: la mera presenza del credito in dichiarazione non basta, occorrendo che dalla dichiarazione emerga in modo inequivoco la volontà di ottenere il rimborso.
- Quando la dichiarazione annuale mostra un utilizzo in compensazione del credito, il giudice di merito può escludere, con accertamento in fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato, che sia stata proposta una domanda di rimborso.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che miri a sostituire la propria lettura del contenuto della dichiarazione a quella compiuta dal giudice di merito, specie se il ricorrente non riproduce o allega il documento decisivo.
- La questione decisiva ai fini del rimborso non è solo l'esistenza del credito, ma l'assolvimento dell'onere di richiederne tempestivamente il rimborso secondo le forme che consentano di desumere senza equivoci la relativa volontà.
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