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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27422/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Flavia Santa Mocellin, titolare di una tabaccheria incaricata dalla Regione Veneto della riscossione della tassa automobilistica, era accusata di peculato per essersi appropriata di euro 14.297 omettendo di riversare le somme riscosse (periodo 24-30 maggio 2017). In primo grado, con rito abbreviato, fu condannata per peculato (pena sospesa di 1 anno, 9 mesi e 10 giorni), applicandosi anche la riparazione pecuniaria di euro 15.015 a favore della Regione e le pene accessorie. La Corte d'appello di Venezia confermò la condanna. I difensori impugnarono in Cassazione chiedendo annullamento per: (1) violazione dell'art. 441 comma 5 c.p.p. per eccesso istruttorio dell'abbreviato; (2) errata qualificazione della condotta come peculato (art. 314 c.p.) a fronte di mera colpa/omissione e mancata verifica dell'incapienza del conto dedicato; (3) carenza e contraddittorietà della motivazione circa il ruolo del figlio; (4) illegittima duplicazione fra risarcimento del danno e riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p.; (5) errata esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. in presenza di risarcimento prestato dal fideiussore e poi rimborsato dall'imputata prima del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato le censure sull'uso dei poteri istruttori nell'abbreviato e sulla qualificazione del fatto come peculato, confermando che l'omissione può integrare il reato quando sia dimostrata l'interversio possessionis (uso delle somme uti dominus) e che le prove acquisite erano necessarie e pertinenti. Ha invece accolto i motivi relativi alla riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. e all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p.: ha annullato senza rinvio la statuizione sulla riparazione pecuniaria (perché il profitto del reato era stato integralmente restituito/rimborsato prima della sentenza) e ha annullato con rinvio la parte che ha escluso l'attenuante del risarcimento del danno, disponendo che la Corte d'appello di Venezia riesamini, in altra sezione, se il risarcimento effettuato dal fideiussore Zurich Insurance PLC e il successivo rimborso da parte dell'imputata costituiscano atto condiviso dalla stessa e manifestino la sua volontà riparatoria. Per il resto il ricorso è stato rigettato e l'accertamento della responsabilità è stato dichiarato irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449

    Attributo della qualifica di incaricato di pubblico servizio agli esercenti di tabaccherie incaricate della riscossione; da qui la rilevanza penale della gestione dei fondi raccolti per conto della Regione.

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il reato può realizzarsi non solo per atto di appropriazione attivo, ma anche per omissione/ritardo del versamento quando dalle caratteristiche del fatto emerga l'interversio possessionis e la condotta del soggetto appaia come comportarsi uti dominus; il mero ritardo non è sufficiente se non ricorre tale inversione del titolo del possesso.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Nel rito abbreviato il giudice può disporre integrazioni probatorie se lo stato degli atti è incompleto e le prove richieste sono necessarie per decidere; tuttavia il giudice non può esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.

  • art. 322-quater cod. pen. (riparazione pecuniaria)

    Prevede l'ordine di pagamento, in favore dell'amministrazione lesa, di una somma equivalente al prezzo o profitto del reato; la Corte ne riconosce la natura punitiva e non risarcitoria, ma interpreta la norma in senso costituzionalmente orientato: la riparazione pecuniaria non è dovuta se, al momento della sentenza, il profitto del reato è stato integralmente restituito o risarcito, per evitare duplicazioni e ingiustificato arricchimento.

  • art. 322-ter cod. pen. (confisca per equivalente)

    La giurisprudenza vieta il cumulo fra confisca per equivalente e riparazione pecuniaria quando hanno lo stesso oggetto, per evitare doppia afflittività sul medesimo profitto.

  • art. 62, n. 6 cod. pen. (attenuante per risarcimento del danno)

    L'attenuante è applicabile anche se il risarcimento è stato eseguito da terzi, a condizione che il reo manifesti concreta e tempestiva volontà riparatoria e contribuisca all'adempimento (ad es. rimborsando il fideiussore); si tratta di un accertamento di fatto che deve essere valutato in sede di merito.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione alla responsabilità personale e alla necessità di motivazione sul coinvolgimento dell'imputata rispetto alla condotta del figlio; la Corte ha ritenuto che tale censura impugnasse valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione.

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Dichiarazione di irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità dell'imputata nella parte in cui la condanna è stata confermata.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato il giudice può disporre integrazioni probatorie se gli atti sono incompleti e le prove richieste sono necessarie per decidere; tuttavia non può aprire indagini completamente estranee agli elementi già in discussione dalle parti.
  • Il peculato per omissione/ritardo si configura solo quando, oltre al mancato riversamento, emerga l'interversio possessionis, ossia la condotta del concessionario che si comporta come proprietario delle somme (acta domini); il mero ritardo o un problema tecnico non bastano, va valutata la concreta utilizzazione delle somme per fini diversi o condotte idonee a dimostrare la volontà di appropriarsi.
  • La riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p. non deve essere applicata meccanicamente se il profitto del reato è stato integralmente restituito o risarcito prima della sentenza: la quantificazione deve tener conto delle restituzioni medio tempore per evitare duplicazioni sanzionatorie e ingiustificato arricchimento.
  • L'attenuante per risarcimento del danno quando il pagamento è operato da terzi (fideiussore, assicurazione) richiede prova che l'imputato abbia concretamente e tempestivamente aderito alla riparazione e abbia contribuito o rimborsato il terzo; si tratta di fatto soggettivo da accertare in sede di merito.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare in modo chiaro la tempistica e i destinatari dei pagamenti (data di escussione della fideiussione, data di rimborso al fideiussore, ricevute, corrispondenza con l'ente) e produrre elementi che dimostrino la volontà riparatoria dell'imputato per ottenere il riconoscimento dell'attenuante o l'esclusione della riparazione pecuniaria.

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