Sentenza n. 1160/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 143/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 25/03/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 143/2025 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 143/2025, passata in giudicato come attestato dalla cancelleria il 17 dicembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale presupposto sia passato in giudicato, sia decorso il termine dilatorio per l'esecuzione e l'amministrazione rimanga inadempiente.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine specifico e determinare, già nella sentenza, le modalità dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tenere conto delle somme eventualmente già corrisposte, che vanno detratte da quanto ancora dovuto in attuazione del giudicato.
- La soccombenza dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna alle spese, salvo liquidazione contenuta in ragione della limitata attività difensiva e del carattere seriale della controversia.
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