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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34951/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività per la società radiotelevisiva dal 2005 al 2007 con contratti di lavoro autonomo come conduttore e autore di testi. Dopo un primo giudizio, era stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal marzo 2005 e l’ordine di riammissione in servizio, ma senza statuizione sulla qualifica. Riammesso nel 2009 come programmista regista, il lavoratore sosteneva di avere continuato a svolgere attività di natura giornalistica e, con il terzo ricorso, chiedeva l’accertamento dello svolgimento di mansioni giornalistiche e di inviato, il riconoscimento della qualifica di redattore (o altra qualifica ritenuta di giustizia) e il pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello aveva respinto il gravame, ritenendo da un lato precluso dal giudicato ogni riesame fino al 20/07/2009 e, per il periodo successivo, insussistenti i requisiti della natura giornalistica delle mansioni, perché mancavano autonomia nell’elaborazione delle notizie, apporto critico-creativo, attualità e tempestività dell’informazione, risultando invece attività coerente con la declaratoria di programmista regista. In cassazione il ricorrente ha dedotto sei motivi: violazione della legge professionale dei giornalisti e della contrattazione collettiva; nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente; omesso esame di documenti e testimonianze; mancata corretta valutazione dell’istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi formulati per violazione di legge perché generici, riferiti all’intera legge professionale senza indicare le specifiche norme violate e perché miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza d’appello, rilevando che la motivazione era ampia, non apparente né irriducibilmente contraddittoria. I motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a censurare documenti e deposizioni testimoniali, che non integrano di per sé un "fatto storico" omesso, e perché in presenza di doppia conforme non era comunque possibile il sindacato nei limiti invocati. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e agli ulteriori oneri processuali conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere dedotta in modo specifico, indicando le singole norme asseritamente violate e il contrasto tra la decisione impugnata e la regola di diritto; non è consentito un rinvio generico all’intero corpo normativo.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per vizi della motivazione è configurabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per il mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non consente di censurare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 366, co. 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di censura e non può demandare alla Corte un’indagine esplorativa per individuare la norma violata.

  • art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.

    La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, richiede la puntuale indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività.

  • art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.

    È necessario il deposito degli atti e documenti richiamati a sostegno del vizio denunciato, nei limiti di ammissibilità della censura.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il giudice deve rendere intelligibile il percorso logico-argomentativo della decisione, ma non è tenuto a confutare puntualmente ogni singola risultanza probatoria.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    L’interpretazione delle norme processuali va condotta secondo i criteri ermeneutici generali, valorizzando il ridotto sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 360, pen. co., c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è ulteriormente limitato.

  • L. n. 69/1963

    La natura giornalistica delle mansioni richiede, secondo la giurisprudenza richiamata, autonomia nell’elaborazione e selezione delle notizie, apporto soggettivo e creativo, attualità e tempestività dell’informazione.

  • art. 9 CCNLG

    È richiamato come base della pretesa di inquadramento nella qualifica di capo redattore, ma la Corte non entra nel merito della sua specifica applicazione poiché i motivi sono inammissibili.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se formulata in modo generico sull’intero testo normativo e senza indicare la specifica disposizione asseritamente violata e il punto della sentenza che se ne porrebbe in contrasto.
  • Il sindacato della Corte di cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio: la critica alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito è estranea ai motivi di legittimità, salvo il ristretto ambito dell’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • L’omesso esame di documenti o testimonianze, di per sé, non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; occorre individuare un fatto storico decisivo che risulti non esaminato nei termini richiesti dalla norma.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria; non è sufficiente che la parte ritenga la motivazione insufficiente o non condivisibile.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente circoscritto, precludendo la riproposizione di censure volte soltanto a rimettere in discussione l’apprezzamento del merito.
  • Ai fini della qualificazione come giornalistiche delle mansioni svolte, non basta la mera redazione di testi o la partecipazione alla realizzazione di servizi: occorrono autonomia nell’elaborazione delle notizie, apporto critico-creativo, attualità e tempestività dell’informazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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