Cassazione Penale, Sentenza n. 21302/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 9/9/2024 della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Stefano Troncon contro la sentenza del Tribunale di Padova del 31/5/2024. Il difensore deduceva che la Corte territoriale aveva errato ritenendo che non fosse stato chiesto il rito abbreviato (mentre i verbali dimostravano che l'imputato lo aveva richiesto personalmente il 10/5/2024 e che il processo era stato rinviato per giudizio abbreviato) e che l'unico motivo di gravame non fosse limitato alla mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato, ma includesse anche la censura sulla eccessiva entità della pena (richiesta di applicazione dei minimi edittali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato dai verbali che l'imputato aveva effettivamente chiesto il rito abbreviato il 10/5/2024, che il pubblico ministero aveva fatto espresso riferimento alla riduzione di pena connessa al rito e che nonostante ciò il giudice del 31/5/2024 non aveva applicato la diminuente. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva trascurato la censura relativa all'eccessiva entità della pena. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La norma disciplina gli effetti del rito abbreviato, prevedendo una diminuzione della pena. La Corte ha ritenuto che, essendo stato richiesto il rito abbreviato e registrato nei verbali, il giudice doveva tener conto della relativa diminuente; la mancata applicazione costituisce errore da valutare in sede di impugnazione.
Massime di principio
- Se l'imputato richiede personalmente il rito abbreviato e ciò risulta dai verbali, il giudice deve considerare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p.; l'omissione può costituire motivo efficace di impugnazione.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità dell'appello, la Corte territoriale deve verificare attentamente gli atti processuali (verbali d'udienza) per accertare la fondatezza delle eccezioni procedurali mosse; l'accertamento meramente formale senza esame dei verbali può determinare annullamento in Cassazione.
- L'appellante può cumulare più motivi di gravame (es. mancata applicazione di una diminuzione eccessiva entità della pena); la Corte d'appello deve considerare tutti i motivi indicati e non circoscriverne impropriamente il perimetro.
- Quando la Cassazione riscontra errori nella valutazione di ammissibilità o nella ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte d'appello, può annullare l'ordinanza e disporre la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il giudizio di merito.
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