Sentenza del 21/03/2016 n. 1625 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Impugnazione della cartella esattoriale - Censure relative all'atto impositivo presupposto - Litisconsorzio necessario del concessionario e dell'ente impositore - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta del concessionario di chiamare in causa l'ente impositore era stata rigettata in primo grado. In appello non era possibile autorizzare per la prima volta la chiamata di un soggetto rimasto estraneo al primo grado di giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi dichiarata nulla e gli atti sono stati restituiti al giudice di prime cure, affinché il giudizio fosse correttamente integrato nei confronti dell'ente impositore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella esattoriale e comprendeva censure riferite non soltanto all'attività di riscossione, ma anche all'atto impositivo presupposto. In tale situazione, il concessionario deve chiamare in causa l'ente impositore ai sensi dell'articolo 39 del d.l. 112/1999, poiché la decisione può incidere sulle posizioni di entrambi. Il mancato coinvolgimento dell'ente determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.
Norme richiamate
Articolo 39, d.l. 112/1999
Il concessionario della riscossione è obbligato a chiamare in causa l'ente impositore ove la controversia riguardi censure relative all'atto impositivo presupposto alla cartella esattoriale.
Quando il contribuente contesta vizi dell'atto impositivo presupposto, il concessionario non può essere l'unico soggetto del processo: deve essere coinvolto anche l'ente impositore, quale autore dell'atto contestato.
Massime di principio
- Se l'impugnazione della cartella riguarda esclusivamente vizi propri della riscossione, il concessionario può essere il principale soggetto destinatario delle contestazioni; se invece vengono contestati anche l'an o il quantum del tributo contenuto nell'atto presupposto, deve partecipare anche l'ente impositore.
- Il mancato coinvolgimento di un soggetto necessario può comportare la nullità della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- La chiamata in causa dell'ente impositore non può essere introdotta per la prima volta in appello quando l'ente non ha partecipato al giudizio di primo grado: il processo deve essere regolarizzato davanti al giudice di prime cure.
- Prima di proporre o difendere un ricorso contro una cartella è necessario distinguere tra vizi dell'atto impositivo presupposto e vizi propri della cartella o della procedura di riscossione, perché da tale distinzione dipendono i soggetti che devono partecipare al giudizio.
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