Sentenza n. 6225/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa misura cautelare a. della nota prot. 42717 del 23/10/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificata in pari data, con la quale è stata rigettata l’istanza prot. 18028 del 26/07/2021 di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell’interesse della ricorrente; per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’annullamento della nota di rigetto in quanto illegittima; e per la condanna dell’amministrazione resistente ad annullare la nota impugnata in quanto illegittima;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna presso un'università spagnola mediante un corso in materia di bisogni specifici di sostegno educativo nella scuola secondaria. Ha dedotto la violazione dell'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, dell'art. 45 TFUE, della libertà di stabilimento e del giudicato formatosi su una precedente sentenza del Consiglio di Stato, nonché il difetto assoluto di motivazione. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 517/1977 e nuovamente dell'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, lamentando travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà, manifesta illogicità, ingiustizia manifesta e omessa considerazione di eventuali misure compensative. Il Ministero aveva negato il riconoscimento rilevando che il titolo non era abilitante né ufficiale in Spagna, che la ricorrente non possedeva i titoli spagnoli ordinariamente richiesti per l'insegnamento di sostegno e che il percorso formativo presentava differenze quantitative e qualitative rispetto alla specializzazione italiana disciplinata dal D.M. 30 settembre 2011. In particolare, il Ministero aveva evidenziato il riferimento al sostegno educativo anziché didattico, l'assenza di elementi sufficienti sui laboratori differenziati per grado scolastico, sul tirocinio, sui tutor, sui 60 crediti formativi e sulle modalità di svolgimento degli insegnamenti, anche con riferimento alla formazione online o blended. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere già ottenuto il riconoscimento del titolo relativo alla scuola secondaria di primo grado, chiedendo la decisione limitatamente al titolo relativo alla scuola secondaria di secondo grado.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il diniego nella parte relativa al riconoscimento del titolo per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e imponendo all'Amministrazione di riesaminare l'istanza, anche valutando l'eventuale assegnazione di misure compensative. Il Collegio ha ritenuto illegittima la valutazione ministeriale perché fondata su rilievi generali e formali e non adeguatamente confrontata con la documentazione prodotta, dalla quale risultavano un corso di 1500 ore, un tirocinio di 300 ore e una significativa sovrapposizione tra le materie svolte in Spagna e quelle previste dal percorso italiano, tra cui psicologia dello sviluppo e dell'educazione, neuropsicologia giovanile, pedagogia speciale, educazione speciale, integrazione nel gruppo classe e didattica della disabilità sensoriale. Il giudice ha richiamato la pronuncia della Corte di giustizia del 20 novembre 2025, secondo cui, anche quando il titolo non rientra nella direttiva 2005/36 e non è abilitante o riconosciuto nello Stato d'origine, lo Stato ospitante deve valutare l'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze dell'interessato e confrontarlo con le conoscenze e qualifiche richieste a livello nazionale; il titolo non riconosciuto nello Stato d'origine non deve necessariamente essere preso in considerazione come titolo abilitante, ma può essere valutato nell'ambito dell'esame comparativo. Il Ministero aveva svolto un esame comparativo, ma lo aveva concluso illegittimamente senza considerare adeguatamente le competenze documentate e senza valutare misure compensative. L'assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta, potendo l'Amministrazione colmare eventuali differenze mediante ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Quanto alla scuola secondaria di primo grado, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché nelle more la ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento del relativo titolo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 direttiva 2013/55/UE
La disposizione è invocata quale parametro per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere; il giudice la considera nel quadro della necessità di un esame comparativo delle competenze e della possibile imposizione di misure compensative.
art. 45 TFUE
La libertà di circolazione dei lavoratori impone, per le professioni il cui accesso è regolato, la valutazione dell'insieme dei titoli e dell'esperienza dell'interessato mediante confronto con le qualifiche richieste nello Stato ospitante, anche fuori dall'ambito della direttiva 2005/36.
art. 49 TFUE
La libertà di stabilimento costituisce, insieme all'art. 45 TFUE, il parametro europeo applicabile al riconoscimento di titoli professionali non ricadenti nell'ambito della direttiva 2005/36.
artt. 2 e 7 l. 517/1977
Le disposizioni sono richiamate con riferimento alla funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe e alle finalità di integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi individualizzati.
D.M. 30 settembre 2011
Il decreto individua il percorso italiano di specializzazione sul sostegno e i relativi insegnamenti, laboratori, tirocinio e requisiti formativi; costituisce il parametro nazionale per la comparazione con il percorso estero.
art. 3 D.M. 30 settembre 2011
La disposizione è richiamata dal Ministero per i requisiti dei corsi di specializzazione sul sostegno, ma il TAR ritiene insufficiente un richiamo generale e formale non accompagnato da un'adeguata valutazione della formazione concretamente documentata.
Allegato B D.M. 30 settembre 2011
L'allegato contiene gli insegnamenti del percorso italiano; il giudice rileva la sovrapposizione significativa tra tali insegnamenti e le materie frequentate nel corso spagnolo.
Allegato C D.M. 30 settembre 2011
L'allegato è richiamato per le modalità di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio; il riferimento ministeriale alla modalità blended non è stato ritenuto sufficiente, da solo, a dimostrare l'inidoneità della formazione.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Quando una professione regolamentata è subordinata al possesso di un diploma o di una qualifica, l'autorità dello Stato ospitante deve valutare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente dell'interessato, confrontando le competenze documentate con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- Il fatto che un titolo formativo non sia abilitante, ufficiale o riconosciuto nello Stato membro d'origine impedisce di considerarlo automaticamente come titolo professionale abilitante, ma non preclude che esso sia valutato nell'ambito dell'esame comparativo delle competenze ai fini dell'accesso alla professione nello Stato ospitante.
- Il diniego di riconoscimento di una formazione estera non può fondarsi soltanto su rilievi generali e formali relativi alla denominazione del corso o alla mancata corrispondenza nominale tra sostegno educativo e sostegno didattico; l'Amministrazione deve confrontare concretamente i contenuti, la durata, il tirocinio e le materie svolte con il percorso nazionale di riferimento.
- Quando dall'esame comparativo emergono differenze formative, anche sostanziali, l'Amministrazione deve valutare la possibilità di colmarle mediante misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, laboratorio o tirocinio; l'assenza del titolo abilitativo non costituisce di per sé una barriera preconcetta al riconoscimento.
- La sopravvenuta acquisizione del riconoscimento richiesto determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente alla parte della domanda cui tale riconoscimento si riferisce, mentre il giudizio prosegue e può essere accolto per la parte ancora controversa.
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