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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36299/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Butera Pietro aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese del 28/03/2022, con la quale, su richiesta del P.M., erano stati sostituiti per il ricorrente gli arresti domiciliari con la misura dell'obbligo di dimora e con una misura interdittiva ai sensi dell'art. 290 c.p. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione in ordine agli artt. 274, comma 1, lett. a) e c), e 275 c.p.p., contestando l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata. Successivamente, con atto comunicato il 1/8/2022, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rinunzia dell'imputato. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabile l'art. 616 c.p.p. anche nei casi di inammissibilità determinata dalla rinunzia (richiamando la giurisprudenza: Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La ricostruzione indica che il ricorrente contestava la motivazione dell'ordinanza con riferimento a queste lettere dell'art. 274 c.p.p., ossia vizi formali/sostanziali della motivazione che avrebbero reso l'atto impugnabile

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito delle censure sulla motivazione: il ricorrente invocava la violazione/insufficienza dei criteri di motivazione previsti da tale disposizione

  • art. 290 cod. pen.

    Norma penale richiamata quale base della misura interdittiva applicata dal G.I.P.; la Corte registra che la misura interdittiva è stata disposta ai sensi di tale articolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte nel senso che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende è dovuta in tutti i casi di inammissibilità dell'impugnazione, senza distinzione tra le varie cause di inammissibilità (anche in caso di rinunzia)

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che comprende tra le ipotesi di inammissibilità anche la rinunzia all'impugnazione; la Corte collega questa previsione all'applicabilità dell'art. 616 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che l'art. 616 c.p.p. non si limita alle inammissibilità dichiarate ex art. 606 comma 3, ma vale anche per le ipotesi di inammissibilità previste da art. 591, quindi inclusa la rinunzia

  • giurisprudenza

    Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921

    Precedente richiamato a supporto dell'affermazione secondo cui la condanna pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. si applica anche nei casi di inammissibilità determinata dalla rinunzia

Massime di principio

  • La rinunzia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso; una volta valida la rinunzia, il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure.
  • L'art. 616 c.p.p. prevede la sanzione pecuniaria a carico della parte privata in caso di inammissibilità dell'impugnazione e la Corte conferma che la sanzione è applicabile indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità, quindi anche in caso di rinunzia ex art. 591 c.p.p.
  • Prima di rinunciare a un ricorso è necessario valutare il rischio economico (spese processuali e sanzione pecuniaria) e le concrete possibilità di successo: la rinunzia può comportare oneri immediati a carico del rinunciante.
  • Se si censura la motivazione di un provvedimento del G.I.P. (es. sostituzione di misure cautelari), occorre indicare in modo chiaro e circostanziato i vizi di motivazione e le ragioni giuridiche pertinenti; l'assenza di prosecuzione dell'impugnazione (rinunzia) impedisce la verifica di tali censure in sede di legittimità.
  • La comunicazione formale della rinunzia deve essere tempestiva e correttamente notificata: la sua efficacia produce immediata estinzione della vicenda impugnatoria rispetto alla Corte chiamata a decidere.
  • In casi di sostituzione di misure cautelari, valutare anche i rimedi alternativi e le possibili impugnazioni di merito prima di ricorrere in cassazione; la Cassazione è chiamata principalmente a verificare questioni di diritto e motivazione, non a riaccertare fatti non tempestivamente allegati.

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