Sentenza del 26/06/2020 n. 431 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Violazioni tributarie - ravvedimento operoso - errori di conteggio - perfezionamento - sanzioni - principio di proporzionalità - applicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno 2014, relativo all’omessa dichiarazione di 53.061,00 euro di interessi da obbligazioni e plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate o rimborso titoli. Il contribuente aveva indicato tali redditi nella dichiarazione integrativa del 3 maggio 2017, nell’ambito della Voluntary Disclosure, ma aveva versato imposte, sanzioni e interessi in misura inferiore a quella dovuta. L’Ufficio considerava quindi non perfezionato il ravvedimento operoso. Il contribuente aveva contestato, tra l’altro, l’applicazione dell’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, la misura delle sanzioni e il mancato riconoscimento del ravvedimento, sostenendo di aver collaborato e che l’errore nei conteggi non ne impedisse il perfezionamento. L’Agenzia ha appellato la decisione di primo grado, sostenendo che le sanzioni versate erano insufficienti e che l’Ufficio aveva applicato il minimo previsto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia e riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la collaborazione del contribuente nella Voluntary Disclosure, compresa l’emersione degli investimenti svizzeri e il rilascio del Waiver, fosse incompatibile con l’intento di occultare i redditi del 2014. Ha riconosciuto che un errore nel calcolo di sanzioni e interessi non impedisce il perfezionamento del ravvedimento per la parte correttamente versata: sulla parte di sanzioni non pagata è dovuta la sanzione del 30%. Ha quindi confermato 568,01 euro per la differenza d’imposta e quantificato in 2.632,81 euro il totale relativo alle sanzioni (2.025,24 euro non versati più 607,57 euro, pari al 30%). Confermato il resto della decisione impugnata; spese compensate per la controvertibilità della materia.
Norme richiamate
L'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 legittima la regolarizzazione dei versamenti di imposte omesse o insufficienti o altre irregolarità fiscali con il beneficio della riduzione delle sanzioni.
Il ravvedimento consente di regolarizzare versamenti omessi o insufficienti beneficiando della riduzione delle sanzioni; secondo la decisione, l’insufficienza del versamento non esclude il ravvedimento per la parte regolarmente eseguita.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2013
La Circolare n. 27/2013 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce come il ravvedimento operoso produce i suoi effetti anche quando vi siano errori nel conteggio degli interessi o sanzioni e pertanto resta valido limitatamente alla parte di pagamento effettuato regolarmente.
Un errore nel calcolo di interessi o sanzioni non travolge l’intero ravvedimento: gli effetti si mantengono per la quota pagata correttamente.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67/E del 23 giugno 2011
La Risoluzione 67/E del 23 giugno 2011 riconosce la parte di ravvedimento eseguita correttamente mentre per la parte non versata verrà applicata una sanzione del 30%.
Il ravvedimento è efficace limitatamente ai pagamenti corretti; sulla quota di sanzione rimasta non versata si applica la sanzione del 30%.
Principio di proporzionalità delle sanzioni, come richiamato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-272/13, 17 luglio 2014
Tale interpretazione è conforme al comportamento di leale collaborazione tenuto dal contribuente nel corso della Volontary Disclosure nonché del principio della proporzionalità delle sanzioni, chiaramente delineato nella sentenza Equiland (Corte di Giustizia Sez. VI-272/13 del 17 luglio 2014) che afferma come le sanzioni debbano essere graduate secondo la gravità dei fatti.
La sanzione deve essere commisurata alla gravità concreta della condotta. Il Collegio valorizza la collaborazione del contribuente e considera sproporzionata la sanzione applicata dall’Ufficio, riconoscendo invece il 30% sulla sola quota di sanzioni non versata.
Massime di principio
- Un errore nel conteggio degli importi dovuti per il ravvedimento non comporta necessariamente la perdita integrale dei suoi effetti: il ravvedimento può restare valido per la parte correttamente pagata.
- La quota di sanzione rimasta non versata non è esente da conseguenze: nel caso deciso, su tale quota è stata applicata un’ulteriore sanzione del 30%.
- Nel valutare la condotta e la proporzionalità della sanzione, la collaborazione concreta del contribuente e l’emersione spontanea di attività non dichiarate possono essere elementi rilevanti.
- La decisione non afferma che la collaborazione elimini l’imposta dovuta: nel caso concreto è rimasta dovuta la differenza d’imposta di 568,01 euro.
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