Cassazione Civile, Ordinanza n. 28730/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale e di accertamenti bancari eseguiti nei confronti di una ditta individuale esercente attività di recuperi auto, demolizioni, impianti industriali, escavazioni, movimento terra e lavori edili e stradali, l'Ufficio notificava a due figli del titolare deceduto quindici avvisi di accertamento, assumendo l'esistenza di una società di fatto tra loro e il padre e contestando ricavi evasi per gli anni d'imposta dal 2004 al 2008. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ma la CTR, in appello dell'Amministrazione, aveva riformato la decisione. I contribuenti ricorrevano per cassazione con sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e acritico recepimento delle difese dell'Ufficio; violazione delle norme processuali per mancata considerazione del giudicato penale assolutorio; omesso esame della valutazione compiuta dal giudice penale circa la società di fatto; erronea ripartizione dell'onere della prova e utilizzo delle presunzioni e delle risultanze bancarie; erronea attribuzione di efficacia privilegiata al verbale della Guardia di Finanza e insufficienza delle presunzioni; omesso esame di ulteriori fatti decisivi e motivazione incoerente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo e ha dichiarato inammissibili il quarto, il quinto e il sesto motivo, rilevando che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha escluso la motivazione apparente della sentenza d'appello, ha ribadito l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, ha qualificato come non deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. il mero dissenso sulla valutazione delle prove, e ha ritenuto corretta la lettura data dalla CTR al verbale della Guardia di Finanza e all'uso delle presunzioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva del minimo costituzionale di motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato per le censure di nullità della sentenza e di violazione di norme processuali.
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione all'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero a una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ha ribadito che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mero dissenso sulla valutazione delle prove o delle risultanze processuali.
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare l'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte non ha ravvisato errore di diritto, trattandosi di critica alla valutazione del materiale probatorio.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto corretto l'uso inferenziale fatto dalla CTR.
art. 2728 c.c.
richiamato dai ricorrenti sulla presunzione e sull'onere probatorio; la Corte non ha accolto la censura.
art. 2729 c.c.
richiamato per la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; la Corte ha ritenuto la doglianza volta a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito.
art. 2247 c.c.
richiamato per la nozione di contratto di società e per l'asserita prova della società di fatto.
art. 2700 c.c.
richiamato per l'efficacia probatoria del verbale della Guardia di Finanza; la Corte ha precisato che la fede privilegiata copre i fatti direttamente percepiti dal verbalizzante, non le valutazioni.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 530 c.p.p.
richiamato in relazione alla sentenza penale assolutoria invocata dai ricorrenti.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
norma penale contestata nei procedimenti richiamati dai ricorrenti; la Corte ha osservato che l'assoluzione non vincolava il giudizio tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La motivazione è solo sebbene graficamente presente, inesistente sul piano costituzionale quando non consente il controllo sull'iter logico-giuridico decisorio; il mero recepimento di un atto di parte non determina nullità se le ragioni della decisione sono comunque riferibili al giudice e risultano chiare ed esaustive.
- Nel processo tributario vige l'autonomia dell'accertamento rispetto al giudizio penale: l'eventuale giudicato assolutorio non vincola il giudice tributario, che deve compiere una valutazione autonoma delle risultanze istruttorie secondo il diverso regime probatorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione delle prove o alla maggiore/minore attendibilità delle fonti istruttorie.
- Le presunzioni semplici sono correttamente utilizzabili quando il ragionamento inferenziale del giudice di merito è sorretto da elementi ritenuti gravi, precisi e concordanti; la censura che mira a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile in cassazione.
- L'onere della prova non risulta invertito per il solo fatto che il giudice valorizzi movimentazioni bancarie o altri indizi a carico del contribuente; resta fermo che la doglianza sul riparto probatorio non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito.
- La fede privilegiata del verbale pubblico copre i fatti direttamente percepiti dal verbalizzante, non le inferenze o qualificazioni giuridiche tratte da quei fatti.
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