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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28730/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale e di accertamenti bancari eseguiti nei confronti di una ditta individuale esercente attività di recuperi auto, demolizioni, impianti industriali, escavazioni, movimento terra e lavori edili e stradali, l'Ufficio notificava a due figli del titolare deceduto quindici avvisi di accertamento, assumendo l'esistenza di una società di fatto tra loro e il padre e contestando ricavi evasi per gli anni d'imposta dal 2004 al 2008. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ma la CTR, in appello dell'Amministrazione, aveva riformato la decisione. I contribuenti ricorrevano per cassazione con sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e acritico recepimento delle difese dell'Ufficio; violazione delle norme processuali per mancata considerazione del giudicato penale assolutorio; omesso esame della valutazione compiuta dal giudice penale circa la società di fatto; erronea ripartizione dell'onere della prova e utilizzo delle presunzioni e delle risultanze bancarie; erronea attribuzione di efficacia privilegiata al verbale della Guardia di Finanza e insufficienza delle presunzioni; omesso esame di ulteriori fatti decisivi e motivazione incoerente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo e ha dichiarato inammissibili il quarto, il quinto e il sesto motivo, rilevando che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha escluso la motivazione apparente della sentenza d'appello, ha ribadito l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, ha qualificato come non deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. il mero dissenso sulla valutazione delle prove, e ha ritenuto corretta la lettura data dalla CTR al verbale della Guardia di Finanza e all'uso delle presunzioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva del minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato per le censure di nullità della sentenza e di violazione di norme processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mero dissenso sulla valutazione delle prove o delle risultanze processuali.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte non ha ravvisato errore di diritto, trattandosi di critica alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto corretto l'uso inferenziale fatto dalla CTR.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla presunzione e sull'onere probatorio; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; la Corte ha ritenuto la doglianza volta a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito.

  • art. 2247 c.c.

    richiamato per la nozione di contratto di società e per l'asserita prova della società di fatto.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per l'efficacia probatoria del verbale della Guardia di Finanza; la Corte ha precisato che la fede privilegiata copre i fatti direttamente percepiti dal verbalizzante, non le valutazioni.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato in relazione alla sentenza penale assolutoria invocata dai ricorrenti.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    norma penale contestata nei procedimenti richiamati dai ricorrenti; la Corte ha osservato che l'assoluzione non vincolava il giudizio tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La motivazione è solo sebbene graficamente presente, inesistente sul piano costituzionale quando non consente il controllo sull'iter logico-giuridico decisorio; il mero recepimento di un atto di parte non determina nullità se le ragioni della decisione sono comunque riferibili al giudice e risultano chiare ed esaustive.
  • Nel processo tributario vige l'autonomia dell'accertamento rispetto al giudizio penale: l'eventuale giudicato assolutorio non vincola il giudice tributario, che deve compiere una valutazione autonoma delle risultanze istruttorie secondo il diverso regime probatorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione delle prove o alla maggiore/minore attendibilità delle fonti istruttorie.
  • Le presunzioni semplici sono correttamente utilizzabili quando il ragionamento inferenziale del giudice di merito è sorretto da elementi ritenuti gravi, precisi e concordanti; la censura che mira a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile in cassazione.
  • L'onere della prova non risulta invertito per il solo fatto che il giudice valorizzi movimentazioni bancarie o altri indizi a carico del contribuente; resta fermo che la doglianza sul riparto probatorio non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La fede privilegiata del verbale pubblico copre i fatti direttamente percepiti dal verbalizzante, non le inferenze o qualificazioni giuridiche tratte da quei fatti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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