Cassazione Civile, Ordinanza n. 24845/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di terreni edificabili con permuta di unità immobiliari future, concluso da un architetto in proprio o per persona da nominare con una controparte promissaria venditrice. Per gli atti necessari era stato incaricato un notaio; successivamente, individuata una società come nuova parte acquirente, il ricorrente revocava l'incarico al notaio. Il notaio richiedeva il compenso alla controparte originaria, che poi otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell'architetto per il pagamento del compenso notarile, definito in via transattiva in misura ridotta, oltre agli onorari dell'avvocato incaricato di seguire la vicenda. L'architetto proponeva opposizione sostenendo, tra l'altro, che il credito era illiquido e non poteva fondare il monitorio, che egli non aveva assunto obbligazioni verso il notaio, che il decreto ingiuntivo non opposto nei confronti della controparte avrebbe definito definitivamente il rapporto obbligatorio, che mancava la prova del danno e del nesso causale, che parte della documentazione era tardiva, che la motivazione era illogica e che mancava prova scritta di una transazione ex art. 1967 c.c. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ma il Tribunale riformava ritenendo provata documentalmente la debenza dei costi e valorizzando la email dell'architetto come assunzione di responsabilità e impegno a tenere indenne la controparte dalle spese conseguenti al cambio del notaio. In cassazione il ricorrente riproponeva sei motivi, tutti in sostanza diretti a contestare la liquidità del credito monitorio, la rilevanza del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, la qualificazione extracontrattuale della domanda, la valutazione delle prove, la motivazione della sentenza e la prova scritta della transazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che il procedimento monitorio e l'opposizione costituiscono fasi di un unico giudizio e che il giudice può porre le spese a carico della parte soccombente anche se la domanda monitoria iniziale non fosse stata pienamente ammissibile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata non sul rapporto tra notaio e controparte, ma sull'imputazione finale dei costi al ricorrente in base all'impegno da lui assunto. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la Corte ha letto la email del ricorrente come un'unilaterale assunzione di responsabilità e di manleva per i costi derivanti dal cambio del professionista rogante, qualificazione non specificamente censurata sotto il profilo dell'interpretazione del negozio unilaterale. Il quarto motivo è stato parimenti in parte inammissibile e in parte infondato per difetto di specifica riproduzione delle contestazioni ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché la valutazione della documentazione era di merito. Il quinto motivo è stato respinto perché la motivazione del Tribunale è stata ritenuta perfettamente intelligibile. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto non pertinente alla ratio decidendi, essendo irrilevante la prova della transazione tra controparte e notaio rispetto all'impegno del ricorrente a rifondere quei costi. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
artt. 633 e seguenti c.p.c.
Il procedimento monitorio e l'opposizione sono fasi di un unico giudizio; nella decisione finale il giudice può regolare le spese dell'intero procedimento in base all'esito complessivo della lite.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza; il giudice può non escludere dal rimborso le spese sostenute per chiedere il decreto ingiuntivo se la parte che vi ha fatto ricorso risulta complessivamente vittoriosa nella lite.
art. 2043 c.c.
La censura sulla responsabilità aquiliana è stata respinta perché la decisione di merito non si fondava solo su una generica domanda risarcitoria, ma sull'impegno assunto dal ricorrente a sopportare i costi conseguenti al cambio del professionista.
art. 366, n. 6, c.p.c.
In sede di legittimità occorre specificare e riportare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; la mancata riproduzione delle contestazioni dedotte nei gradi di merito rende la censura inammissibile.
art. 1967 c.c.
La doglianza sulla mancanza di prova scritta della transazione è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio decidendi, perché la pretesa azionata riguardava il rimborso di costi che il ricorrente aveva assunto su di sé.
artt. 1362 e seguenti c.c.
I criteri di interpretazione negoziale sono richiamati come applicabili, nei limiti di compatibilità, anche ai negozi unilaterali; la loro violazione non era stata però specificamente dedotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce, insieme al procedimento monitorio, un unico processo; nella regolazione delle spese il giudice deve considerare l'esito finale complessivo della lite.
- Ai fini dell'ammissibilità del monitorio e della regolazione delle spese non è decisivo che il credito sia contestato come illiquido, se nel giudizio di opposizione risulta comunque documentalmente provata la pretesa e la parte opponente resta soccombente.
- Un'e-mail o altra dichiarazione unilaterale può essere interpretata come assunzione di responsabilità o di obbligo di manleva per costi determinati, senza necessità di una formale promessa negoziale espressa, purché il giudice motivi in modo intellegibile l'interpretazione data al testo.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura del fatto o dei documenti rispetto a quella accolta dal giudice di merito, specie se non vengono specificamente dedotti i canoni ermeneutici violati o trascritti gli atti rilevanti.
- La deduzione di giudicato, transazione o difetto di prova deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su un diverso titolo di imputazione del costo, la censura è inammissibile o infondata.
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