Ordinanza n. 1364/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18.12.2025, notificato in pari data, con cui l’Amministrazione odierna resistente ha disposto “...la cancellazione dell’iscrizione della società -OMISSIS- S.r.l. dall’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6 del D.L. n. 189 del 2016…” ed, al contempo, ha disposto a carico dell’odierna ricorrente l’applicazione di un provvedimento interdittivo ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs n. 159/2011; - ove occorra, ogni altro atto presupposto e connesso ivi comprese le valutazioni espresse dal GIC in esito al contraddittorio procedimentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cancellazione dall’anagrafe antimafia degli esecutori e contestuale applicazione di un’interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 18 dicembre 2025 con cui l’Amministrazione ha disposto la cancellazione della società dall’anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e, contestualmente, l’applicazione di un’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. Sono stati altresì contestati, ove occorrenti, gli atti presupposti e connessi, comprese le valutazioni espresse dal GIC all’esito del contraddittorio procedimentale. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha ritenuto che la complessità della vicenda richiedesse un adeguato approfondimento nella fase di merito. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l’udienza pubblica del 27 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso. Nelle more, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, senza esplicitare una puntuale valutazione dei singoli motivi, del fumus boni iuris o del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
In presenza della necessità di un approfondimento nella fase di merito, il giudice cautelare può fissare l’udienza di merito e adottare, nelle more, una misura cautelare provvisoria.
artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011
Costituiscono la base normativa dell’interdittiva antimafia impugnata; l’ordinanza non esamina nel merito i presupposti applicativi delle disposizioni.
art. 30, comma 6, d.l. n. 189/2016
Prevede l’anagrafe antimafia degli esecutori dalla quale la società ricorrente è stata cancellata; l’ordinanza non definisce la questione sostanziale relativa alla legittimità della cancellazione.
Massime di principio
- Quando la complessità della controversia impone un adeguato approfondimento incompatibile con la sola fase cautelare, il giudice amministrativo può fissare direttamente la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non impedisce al giudice di sospendere nelle more l’efficacia dell’atto impugnato, qualora ritenga necessario assicurare una tutela cautelare interinale.
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