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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28795/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2002 nei confronti di una società in accomandita semplice e dei suoi soci, fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli determinati mediante gli studi di settore. Dopo la soccombenza in appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio hanno depositato più atti di rinuncia al ricorso, deducendo di avere aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e di avere integralmente pagato quanto dovuto. L’Amministrazione finanziaria ha preso atto della definizione agevolata e ha chiesto la declaratoria di estinzione limitatamente alle posizioni interessate.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata e del pagamento integrale dei ruoli relativi agli accertamenti oggetto del giudizio, ritenendo sussistenti i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, una volta aderita e integralmente eseguita, determina la cessazione della materia del contendere e consente la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • legge 1 dicembre 2016, n. 225

    Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata come base della disciplina della definizione agevolata.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e risulta il pagamento integrale di quanto dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La rinuncia al ricorso, ove accompagnata dalla prova dell’adesione alla procedura agevolata e dell’integrale soddisfacimento del debito, può condurre alla chiusura del processo senza esame del merito delle censure.
  • L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere comporta la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale del processo tributario e impedisce l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per l’impugnazione.
  • In presenza di una definizione agevolata perfezionata, il giudice di legittimità non è chiamato a scrutinare i motivi del ricorso, perché viene meno l’interesse alla decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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