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Sentenza

Sentenza n. 443/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 460/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.04.2024.

Giustizia amministrativa202501664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 460/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 460/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato, notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito e non ha dato esecuzione alle statuizioni della sentenza, determinando una perdurante situazione di inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza definitiva e passata in giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda in sostituzione del Ministero entro i successivi 90 giorni, su istanza della parte ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'azione e dei poteri del giudice dell'ottemperanza, inclusi l'ordine di esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione e accertato l'inadempimento, il giudice amministrativo accoglie l'azione di ottemperanza e ordina all'amministrazione di conformarsi alle statuizioni giudiziali entro un termine prefissato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • L'esecuzione del giudicato deve tener conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, detraendolo dalle prestazioni dovute in attuazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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