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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28934/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna di primo grado, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e all'omessa valutazione della prova costituita da videoregistrazioni acquisite, sostenendo in sostanza che la prova non fosse stata correttamente apprezzata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti di risultanze processuali. La motivazione di merito aveva invece valorizzato in modo logico le immagini di videosorveglianza, dalle quali emergeva che il soggetto ripreso corrispondeva all'imputato, nonché la dichiarazione della persona offesa sulla sottrazione di un trapano, ritenuta attendibile anche alla luce dei riscontri della polizia giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la motivazione sull'affermazione di responsabilità è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Per dedurre utilmente il vizio di motivazione non basta contrapporre una lettura alternativa delle prove: occorre indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa, se sorretta da riscontri esterni e da una motivazione logica, non può essere sovvertita in sede di legittimità mediante una generica censura del compendio probatorio.
  • Le videoregistrazioni possono costituire elemento decisivo di conferma dell'identificazione dell'imputato quando il giudice di merito ne dia lettura coerente e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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