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Sentenza

Sentenza n. 509/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento dei seguenti atti: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - determinazione dirigenziale prot. n.1213/343 del 24.11.2014 n.rep. 632759 avente ad oggetto: "Avviso pubblico per la ricerca di proposte progettuali rivolte alla gestione ed utilizzo dell'ex cineteatro di Villa Potenza. Approvazione del verbale della Commissione giudicatrice ai fini della conseguente assegnazione degli spazi all'associazione risultata vincitrice" e della relativa nota prot. n.61956 del 09.12.2014 del Comune di Macerata; - verbale della riunione della Commissione giudicatrice del 17.11.2014; - determinazione dirigenziale prot. n.910/258 del 20.09.2014, a mezzo della quale sono stati approvati i contenuti dell'avviso pubblico di assegnazione in gestione dell'ex cineteatro di Villa Potenza; - avviso pubblico del 29.09.2014 di cui alla determinazione dirigenziale n.910/258 del 20.09.2014; - determinazione dirigenziale prot. n. 1161/330 del 13.11.2014, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la ricerca di proposte progettuali rivolte alla gestione ed utilizzo dell'ex cineteatro di Villa Potenza. Nomina della Commissione giudicatrice”, a mezzo della quale è stata disposta la nomina dei componenti la Commissione giudicatrice; - ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente, derivato o comunque connesso, anche non conosciuto o menzionato; e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16 aprile 2015: - verbale della riunione del 10 gennaio 2015 - delibera di c.c. n. 1/2015; con istanza cautelare

Giustizia amministrativa201500105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di avviso pubblico per l'assegnazione in gestione degli spazi dell'ex cineteatro di Villa Potenza, inclusi l'avviso, la nomina della commissione, il verbale di valutazione e l'assegnazione all'associazione risultata vincitrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune ha assegnato gli spazi dell'ex cineteatro di Villa Potenza all'associazione risultata vincitrice. Con il primo motivo ha dedotto violazione della lex specialis, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'assegnataria, in quanto associazione sportiva anziché culturale, non avrebbe potuto partecipare; che il progetto presentato sarebbe stato irrealizzabile; che la commissione avrebbe valutato erroneamente e in modo disparitario le proposte progettuali; e che non sarebbero stati indicati i criteri di valutazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della lex specialis in relazione alla composizione della commissione, lamentando l'assenza, nella determinazione di nomina, dell'esplicitazione dei criteri di scelta dei componenti. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1 e 21-octies l. 241/1990, sostenendo che la procedura sarebbe stata attribuita a un servizio comunale privo di competenza. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale di una riunione tra le associazioni e l'assessore alla cultura e una deliberazione consiliare contenente un'interrogazione consiliare relativa alla vicenda.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'avviso fosse rivolto alle associazioni iscritte all'albo comunale e attive nella promozione socio-culturale, senza escludere le associazioni sportive. L'assegnazione non ha quindi violato la lex specialis. Le contestazioni sulle valutazioni della commissione esprimevano soltanto una diversa valutazione soggettiva della ricorrente e non evidenziavano manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti o carenza di intellegibilità e trasparenza. I criteri di valutazione risultavano inoltre già indicati nell'avviso pubblico. Il secondo motivo è stato respinto perché la ricorrente non aveva contestato la qualificazione o l'idoneità dei commissari e non aveva dimostrato che l'asserita mancata indicazione dei criteri di nomina avesse inciso sull'esito della procedura. Il terzo motivo è stato respinto poiché rientra nell'autonomia organizzativa dell'ente l'assegnazione dei procedimenti ai diversi uffici e il servizio individuato non era estraneo alla materia dell'avviso, dotata di rilevanza sociale. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché diretti contro un verbale meramente ricognitivo e contro una deliberazione consiliare contenente atti politici, consistenti in un'interrogazione e nella relativa risposta, privi di autonoma lesività. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR ha respinto la censura relativa alla competenza dell'ufficio comunale senza applicare in modo specifico la disposizione.

  • art. 1 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione; la censura è stata respinta nel quadro del riconoscimento dell'autonomia organizzativa comunale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando un avviso pubblico ammette le associazioni iscritte all'albo comunale e attive nella promozione socio-culturale, senza prevedere un'espressa esclusione delle associazioni sportive, la partecipazione di un'associazione sportiva non viola la lex specialis, se l'attività proposta è coerente con le finalità dell'avviso.
  • Le valutazioni di una commissione giudicatrice sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, del travisamento dei fatti o della non intellegibilità e trasparenza; non è sufficiente contrapporre alle valutazioni della commissione una diversa valutazione soggettiva del concorrente.
  • La censura relativa alla mancata esplicitazione dei criteri di nomina dei componenti della commissione non conduce all'annullamento della procedura se il ricorrente non dimostra che tale omissione abbia concretamente inciso sull'esito della selezione.
  • Rientra nell'autonomia organizzativa dell'ente territoriale l'assegnazione dei procedimenti ai diversi uffici, purché l'ufficio individuato non sia estraneo per materia all'oggetto della procedura.
  • Sono inammissibili per carenza di interesse i motivi aggiunti diretti contro atti privi di natura provvedimentale e di autonoma lesività, quali un verbale meramente ricognitivo e una deliberazione consiliare contenente un'interrogazione e la relativa risposta.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PARegolamenti e atti amministrativi generaliLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereIncompetenza

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