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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28939/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società aveva ottenuto nel 2014 un decreto ingiuntivo nei confronti di un'altra società. Quest'ultima propose opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; nel relativo giudizio di primo grado la creditrice rimase contumace e il Tribunale revocò il decreto per difetto di prova del credito. La creditrice appellò, ma la Corte d'appello dichiarò l'appello inammissibile perché tardivo, ritenendo che la sentenza di primo grado, notificata via PEC personalmente alla società rimasta contumace, avesse fatto decorrere il termine breve di impugnazione. Con il ricorso per cassazione la società creditrice dedusse quattro censure: 1) la notificazione della sentenza avrebbe dovuto essere eseguita presso il domicilio eletto nel ricorso monitorio, sostenendo l'ultrattività dell'elezione di domicilio e negando che l'opposto potesse essere considerato contumace nel giudizio di opposizione; 2) la notifica dell'atto di citazione in opposizione e della procura sarebbe stata invalida; 3) sarebbe stata violata la disciplina dell'opposizione tardiva e delle notifiche postali; 4) la mancata comunicazione al cancelliere dell'avvenuta introduzione del giudizio di opposizione avrebbe impedito la costituzione della creditrice e determinato nullità del giudizio e della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto che non si costituisca deve essere dichiarato contumace e che, per lui, la notifica della sentenza personalmente è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., anche se nel ricorso monitorio aveva eletto domicilio e anche se la contumacia fosse stata erroneamente dichiarata. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri tre motivi perché estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva deciso solo sulla tardività dell'appello, non sulla ritualità dell'opposizione tardiva o su eventuali vizi del primo grado. Ne è seguita la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'appello e la condanna della ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    richiamato solo per descrivere l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e i vizi denunciati, ma non oggetto di accoglimento del ricorso

  • art. 638 c.p.c.

    l'elezione di domicilio nel ricorso monitorio rileva per la fase sommaria e per la notificazione dell'atto di opposizione

  • art. 645 c.p.c.

    l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un autonomo giudizio di cognizione; la citazione va notificata nei luoghi indicati dalla norma per la fase iniziale

  • art. 285 c.p.c.

    la notifica della sentenza alla parte contumace si effettua personalmente secondo il regime della contumacia

  • art. 292, quarto comma, c.p.c.

    la notifica personale della sentenza alla parte contumace fa decorrere il termine breve d'impugnazione, anche se la contumacia non sia stata espressamente dichiarata o sia stata erroneamente dichiarata

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza alla parte contumace

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente

  • art. 9 della l. 53/1994

    invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata comunicazione dell'introduzione del giudizio di opposizione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto che non si costituisca va considerato contumace; la notificazione della sentenza a lui personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ex art. 325 c.p.c., ai sensi dell'art. 292, quarto comma, c.p.c.
  • L'eventuale mancata espressa dichiarazione di contumacia, o l'errore del giudice nel dichiararla, non impediscono che la notifica personale della sentenza produca gli effetti propri della contumacia ai fini del termine breve per impugnare.
  • L'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo ha efficacia limitata alla fase monitoria e alla notificazione dell'atto di opposizione; non si estende automaticamente alla notificazione della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione.
  • La fase di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un autonomo giudizio di cognizione: ciò che viene in rilievo nella fase monitoria non si riverbera automaticamente sulla fase di merito, salvo espressa previsione.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice d'appello ha deciso soltanto sulla tardività dell'impugnazione, non possono essere scrutinati vizi relativi al primo grado che non incidono su quella ratio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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