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Sentenza

Sentenza n. 1611/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 379/2025 del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro (R.G. n. 233/2025), pubblicata in data 25.06.2025, notificata il 03.07.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente, per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, dell'importo di euro 2.710,89 oltre interessi legali, solo parzialmente versati.

Giustizia amministrativa202600556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale inesecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente e degli interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 379/2025 del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 2.710,89, oltre interessi legali, per la retribuzione professionale docente relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Al momento della proposizione del ricorso risultavano versate soltanto somme parziali. La ricorrente ha chiesto il pagamento integrale delle somme dovute e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Non sono state richieste le spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, per le quali la ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire in ottemperanza. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dapprima riferito di un pagamento limitato a una delle annualità e, successivamente, ha dichiarato che la retribuzione era stata integralmente corrisposta, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. Il Ministero ha documentato pagamenti per euro 1.279,67 lordi effettuati dall'istituto scolastico nel luglio 2025 e per euro 2.710,00 lordi disposti dall'Ufficio scolastico provinciale, con esigibilità al 12 maggio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha integralmente ottemperato alla sentenza civile azionata. Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale. L'Amministrazione aveva infatti riconosciuto che la sentenza era rimasta parzialmente ineseguita e che il pagamento delle somme residue era intervenuto soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto sarebbero sussistiti i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza: giudicato, notifica della sentenza al domicilio reale del Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'assimilabilità della controversia al processo di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in considerazione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, anziché procedersi all'accoglimento nel merito dell'azione.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora il pagamento sia intervenuto soltanto dopo la notifica e la proposizione del ricorso e, in assenza di tale adempimento, l'azione sarebbe stata accoglibile.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione è necessario rispettare il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell'avvio dell'azione esecutiva.
  • La legittimazione a promuovere l'ottemperanza per le spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari spetta ai procuratori stessi e non alla parte vittoriosa, salvo specifica diversa situazione risultante dal titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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